Cassazione Penale, Ordinanza n. 08153/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma: la condanna per lesioni personali aggravate è stata confermata e la tesi difensiva della legittima difesa è stata definitivamente disattesa in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale per lesioni personali aggravate. L'unico motivo dedotto contestava la motivazione con cui era stata negata la scriminante della legittima difesa: i ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la loro condotta fosse giustificata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e in una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente l'esclusione della legittima difesa, valorizzando la sproporzione tra azione e reazione e la non inevitabilità della reazione stessa.
Norme richiamate
art. 52 c.p.
La scriminante della legittima difesa è esclusa quando, sulla base della motivazione di merito, risulti una sproporzione tra offesa e reazione e la reazione non appaia inevitabile.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo il rilievo di manifesta illogicità della motivazione.
art. 591 c.p.p.
Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente ripetitivi di quelli già dedotti in appello e già puntualmente disattesi, perché non specifici e solo apparenti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione più favorevole al ricorrente, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la ratio della decisione impugnata.
- La legittima difesa può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi la sproporzione tra aggressione e reazione e l'assenza di un reale carattere inevitabile della condotta difensiva.
- La doglianza relativa alla scriminante della legittima difesa, se formulata come contestazione del materiale probatorio e dell'accertamento dei fatti, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
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