Cassazione Civile, Ordinanza n. 23108/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, emesso ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rideterminato in aumento il reddito imponibile e ha irrogato imposte e sanzioni, ritenendo non giustificati alcuni investimenti effettuati dal contribuente (acquisto di un terreno agricolo e di azioni). Il contribuente ha impugnato l'atto davanti ai giudici tributari di merito, ma ha visto respinto sia il ricorso sia l'appello. In cassazione ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta fosse inesistente per mancanza di sottoscrizione dell'atto di notificazione e quindi insuscettibile di sanatoria; 2) violazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse valutato anche la provenienza delle somme messe a disposizione dai familiari del contribuente, soggetti non sottoposti a verifica fiscale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate di tardività dell'impugnazione. Ha ritenuto che la sentenza della CTR, non notificata, fosse impugnabile nel termine lungo vigente ratione temporis, scaduto il 5 gennaio 2015; il ricorso per cassazione è stato invece notificato validamente solo il 16 gennaio 2015 a mezzo ufficiale giudiziario, mentre la precedente spedizione tramite raccomandata inviata per il tramite di un servizio postale privato non integra una notificazione ex artt. 137 ss. c.p.c. ed era, al tempo, giuridicamente inesistente. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, prima della modifica normativa del 2017, la notifica a mezzo posta di atti giudiziari tramite licenziatari privati era inesistente e non sanabile. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del maggior reddito sulla base di investimenti e spese non adeguatamente giustificati dal contribuente.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione sia giuridicamente inesistente e non mera nullità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 137 ss. c.p.c.
Richiamati per affermare che la semplice raccomandata non equivale, di per sé, a notificazione processuale.
art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Prima dell'abrogazione, riservava in via esclusiva a Poste Italiane i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, escludendo i servizi di operatori privati.
art. 1, comma 57, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124
Ha abrogato l'esclusiva di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261/1999 con decorrenza dal 10 settembre 2017, senza efficacia retroattiva.
art. 11 preleggi
La Corte vi richiama il principio di irretroattività della legge, escludendo che l'abrogazione del 2017 possa incidere su notifiche compiute in precedenza.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita tramite un servizio postale privato, quando non consentita dall'ordinamento vigente al momento dell'invio, è giuridicamente inesistente e non è suscettibile di sanatoria.
- La semplice spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento non integra, di per sé, una notificazione processuale ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.
- L'abrogazione successiva della riserva in favore del fornitore postale universale non ha efficacia retroattiva, salvo espressa diversa previsione, e non sana notifiche compiute in epoca anteriore.
- Quando l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo di legge e la notificazione tempestiva dedotta dalla parte è inesistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva: solo la nullità è, in linea di principio, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, mentre l'inesistenza no.
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