Cassazione Penale, Sentenza n. 37624/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/04/2025 che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 168 c.p., 464-bis c.p.p. e 133 c.p., sostenendo che il precedente beneficio dei lavori di pubblica utilità non costituisce di per sé ostativo alla concessione della messa alla prova e che il giudice doveva valutare il programma di trattamento e l'impegno a non reiterare reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sez. U. (n. 33216/2016, Rigacci) e l'interpretazione dell'art. 464-quater c.p.p., comma 7, secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso solo contro l'ordinanza che accoglie la messa alla prova; l'ordinanza di rigetto è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 470-quater c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento di primo grado come criterio per valutare l'idoneità del programma rispetto alla personalità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della valutazione ma ne segnala l'uso da parte del GIP.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte dichiara però inammissibile il rimedio per carenza di impugnabilità del provvedimento impugnato.
art. 168 c.p.
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine ai criteri di applicazione delle pene sostitutive; la Corte non ha valutato la presunta violazione di questa norma, avendo rigettato il ricorso per inammissibilità procedurale.
art. 464-bis c.p.p.
Norma attinente alla messa alla prova e alle modalità procedurali; la contestazione relativa alla sua interpretazione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 133 c.p.
Richiamata dalla ricorrente come parametro per la valutazione del programma e della personalità dell'imputato; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito.
art. 464-quater c.p.p., comma 7
Interpretazione decisiva: il comma 7 consente il ricorso per cassazione solo avverso l'ordinanza che accoglie la messa alla prova; non riguarda l'ordinanza di rigetto, la quale è invece impugnabile con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado.
art. 586 c.p.p.
Richiama il canale di impugnazione corretto per le ordinanze di rigetto della messa alla prova, che possono essere impugnate in appello con la sentenza di merito.
Cass. Sez. U. n. 33216 del 31.3.2016 (Rigacci)
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio per cui l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in cassazione e deve essere contestata con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado.
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione; il rimedio cassazionale è ammesso solo contro l'ordinanza che accoglie la messa alla prova (art. 464-quater, comma 7 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- La parte che subisce un rigetto della messa alla prova può riproporre l'istanza in limine al dibattimento o impugnare il rigetto unitamente alla sentenza di primo grado con l'appello (art. 586 c.p.p.).
- Il fatto che l'imputato abbia già beneficiato di lavori di pubblica utilità può essere considerato dal giudice nell'apprezzamento dell'idoneità del programma, ma non costituisce automaticamente un impedimento insuperabile; l'esame di tali profili è di merito e non può essere sindacato in sede di cassazione quando il ricorso è inammissibile.
- Prima di proporre un ricorso in cassazione contro un provvedimento intermedio, è essenziale verificare la concreta impugnabilità del provvedimento: se la norma ammette il rimedio soltanto per specifici provvedimenti, il ricorso sarà dichiarato inammissibile e si rischiano condanne alle spese e sanzioni.
- In situazioni analoghe, valutare di riproporre l'istanza in sede di dibattimento o preparare l'impugnazione con l'appello contro la sentenza di primo grado per far valere vizi di valutazione del GIP sul programma di trattamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37508/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37511/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37512/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37514/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37516/2025 del 18/11/2025
- Sentenza penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37517/2025 del 18/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →