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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37624/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/04/2025 che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 168 c.p., 464-bis c.p.p. e 133 c.p., sostenendo che il precedente beneficio dei lavori di pubblica utilità non costituisce di per sé ostativo alla concessione della messa alla prova e che il giudice doveva valutare il programma di trattamento e l'impegno a non reiterare reati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sez. U. (n. 33216/2016, Rigacci) e l'interpretazione dell'art. 464-quater c.p.p., comma 7, secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso solo contro l'ordinanza che accoglie la messa alla prova; l'ordinanza di rigetto è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 470-quater c.p.p.

    Norma richiamata nel provvedimento di primo grado come criterio per valutare l'idoneità del programma rispetto alla personalità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della valutazione ma ne segnala l'uso da parte del GIP.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte dichiara però inammissibile il rimedio per carenza di impugnabilità del provvedimento impugnato.

  • art. 168 c.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente in ordine ai criteri di applicazione delle pene sostitutive; la Corte non ha valutato la presunta violazione di questa norma, avendo rigettato il ricorso per inammissibilità procedurale.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Norma attinente alla messa alla prova e alle modalità procedurali; la contestazione relativa alla sua interpretazione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamata dalla ricorrente come parametro per la valutazione del programma e della personalità dell'imputato; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • art. 464-quater c.p.p., comma 7

    Interpretazione decisiva: il comma 7 consente il ricorso per cassazione solo avverso l'ordinanza che accoglie la messa alla prova; non riguarda l'ordinanza di rigetto, la quale è invece impugnabile con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiama il canale di impugnazione corretto per le ordinanze di rigetto della messa alla prova, che possono essere impugnate in appello con la sentenza di merito.

  • Cass. Sez. U. n. 33216 del 31.3.2016 (Rigacci)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio per cui l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in cassazione e deve essere contestata con l'appello unitamente alla sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione; il rimedio cassazionale è ammesso solo contro l'ordinanza che accoglie la messa alla prova (art. 464-quater, comma 7 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
  • La parte che subisce un rigetto della messa alla prova può riproporre l'istanza in limine al dibattimento o impugnare il rigetto unitamente alla sentenza di primo grado con l'appello (art. 586 c.p.p.).
  • Il fatto che l'imputato abbia già beneficiato di lavori di pubblica utilità può essere considerato dal giudice nell'apprezzamento dell'idoneità del programma, ma non costituisce automaticamente un impedimento insuperabile; l'esame di tali profili è di merito e non può essere sindacato in sede di cassazione quando il ricorso è inammissibile.
  • Prima di proporre un ricorso in cassazione contro un provvedimento intermedio, è essenziale verificare la concreta impugnabilità del provvedimento: se la norma ammette il rimedio soltanto per specifici provvedimenti, il ricorso sarà dichiarato inammissibile e si rischiano condanne alle spese e sanzioni.
  • In situazioni analoghe, valutare di riproporre l'istanza in sede di dibattimento o preparare l'impugnazione con l'appello contro la sentenza di primo grado per far valere vizi di valutazione del GIP sul programma di trattamento.

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