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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9659/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava, in più motivi, la sentenza di Appello che aveva confermato la responsabilità per tentato omicidio e reati connessi. Primo motivo: vizio di violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla affermazione di responsabilità per il tentato omicidio, omissione di adeguato esame delle censure difensive (possibile derubricazione in danneggiamento, insussistenza del reato, riconoscimento della desistenza attiva) e mancato riesame istruttorio. Secondo motivo (subordinato): richiesta di riqualificazione del fatto in danneggiamento e tentato lesioni, censura del criterio applicato dalla Corte (critica sull'uso del giudizio ex ante vs apprezzamento in concreto). Terzo motivo: vizio nella valutazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio, con rilevanza prospettata di attenuanti generiche, contestazione del riconoscimento della circostanza aggravante dei "motivi futili" e della mancata prevalenza delle attenuanti considerando il comportamento successivo e collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la responsabilità di Marco Labate per tentato omicidio (capo a) e per i reati di illegale detenzione/porto dell'arma (capo b), mentre aveva dichiarato il non doversi procedere per ricettazione dell'arma (capo c) per intervenuta prescrizione; la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in anni 8 e mesi 2 di reclusione. La Cassazione ha confermato che gli elementi probatori (numero e direzione dei colpi, distanza, posizione della vittima, fori e scalfitture) dimostrano la idoneità degli atti a cagionare la morte e l'animus necandi, ha ritenuto corretta l'applicazione del giudizio prognostico ex ante dell'idoneità e ha condiviso la sussistenza dell'aggravante dei motivi futili; ha altresì ritenuto non prevalenti le attenuanti generiche data la gravità del fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259

    in tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo

    La Corte ha interpretato che la desistenza attiva non è applicabile quando siano stati posti in essere atti idonei a produrre l'evento; quindi la mera mancata produzione dell'evento per fatti contingenti non configura desistenza.

  • Cass. Sez. 1, n. 17787 del 03/11/1988, Rv. 182929

    l'idoneità va ritenuta sussistente se risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, ex ante, anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta

    La Corte ha applicato il principio che, per i reati di danno, l'idoneità degli atti si valuta con un giudizio prognostico ex ante che però tiene conto delle circostanze concrete presenti al momento dell'azione.

  • Cass. Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Rv. 240001

    ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato...

    La Corte ha ritenuto che lo 'schiaffo' subito dal nipote costituisce motivo futilissimo rispetto alla reazione (uso di arma da fuoco), giustificando l'aggravante dei motivi futili.

Massime di principio

  • Per distinguere tentato omicidio da fattispecie meno gravi (es. danneggiamento o lesioni) si valuta l'idoneità concreta degli atti a causare la morte in base a modalità, distanza, direzione dei colpi, numero di spari e posizione della vittima; il giudizio è prognostico "ex ante" ma fondato sulle circostanze concrete conosciute al momento dell'azione.
  • La derubricazione o la configurazione di desistenza attiva è possibile solo se emergono elementi che dimostrino un reale atto di recesso capace di impedire l'evento; la semplice mancata consumazione dell'evento per fattori esterni non basta.
  • La circostanza aggravante dei "motivi futili" richiede che il movente sia sproporzionato e banale rispetto al reato, indicando una rilevante pericolosità soggettiva; una reazione eccessiva rispetto a un'offesa lieve può configurarla.
  • L'esclusione o non prevalenza delle attenuanti generiche può essere giustificata dalla gravità dell'azione e dagli elementi che indicano elevata pericolosità, anche se l'imputato mostra comportamento collaborativo o ravvedimento successivo.
  • La Corte può rifiutare richieste istruttorie o di rinnovazione se ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia coerente e sufficiente a fondare la decisione; le critiche devono mostrare in che modo nuovo elemento probatorio avrebbe cambiato il decisum.
  • In processi per reati commessi con arma da fuoco, la prova tecnica (fori, scalfitture, traiettorie) e la ricostruzione temporale degli spari sono elementi decisivi per accertare la volontà omicida e l'idoneità dell'azione.

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