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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS- - -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano in data 26/09/2025 e comunicato in pari data; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale

Giustizia amministrativa202505057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla circostanza che la domanda di conversione era stata presentata il 15 luglio 2025, dopo la scadenza, avvenuta il 10 luglio 2024, del permesso di soggiorno per motivi di studio. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, anche per carenza istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorrente aveva documentato la stipulazione di un contratto di lavoro dal 13 settembre 2023, anteriore alla scadenza del titolo per studio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata adottata all'esito della camera di consiglio cautelare e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nel prevedere che il permesso per studio o tirocinio può essere convertito comunque prima della sua scadenza, non stabilisca una decadenza né una sanzione per la presentazione tardiva dell'istanza. La scadenza del precedente permesso non può quindi costituire, da sola, ragione ostativa alla conversione, quando sussista la concreta volontà di soggiornare legalmente e siano verificabili i presupposti sostanziali, in particolare la disponibilità di un rapporto di lavoro al momento della domanda. Il termine per la richiesta ha natura acceleratoria e non condiziona in via sostanziale il diritto alla valutazione dell'istanza. L'amministrazione ha illegittimamente attribuito rilievo esclusivo al dato formale della scadenza, senza verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    può essere convertito "comunque prima della sua scadenza"

    La disposizione non introduce una decadenza o una sanzione per la presentazione della domanda dopo la scadenza del permesso per studio; la scadenza non può essere considerata ostativa in modo automatico, dovendo l'amministrazione verificare i presupposti sostanziali della conversione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente l'adozione della decisione in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, ricorrendo l'integrità del contraddittorio e l'esaustiva trattazione delle questioni.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 per chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato ha natura acceleratoria e non comporta decadenza né sanzioni automatiche in caso di presentazione successiva alla scadenza del titolo originario.
  • La scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio non può costituire, da sola, motivo ostativo alla conversione in permesso per lavoro subordinato, quando l'interessato dimostri la concreta sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti, in particolare la disponibilità di un rapporto di lavoro al momento della domanda.
  • Nella conversione da permesso per studio a permesso per lavoro, la valutazione amministrativa deve concentrarsi sulla capacità reddituale prospettica dimostrata dal contratto di lavoro e sull'assenza di elementi ostativi, senza attribuire rilievo esclusivo alla situazione reddituale del periodo di studio già trascorso.
  • Il diniego fondato esclusivamente sulla tardività formale della domanda, senza esaminare l'effettiva esistenza e idoneità del rapporto di lavoro, è viziato per violazione di legge, carenza istruttoria e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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