Ordinanza n. 7293/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM di rigetto della richiesta di cittadinanza K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana. Nell'ordinanza non sono specificati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. La pronuncia è stata adottata nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione. Il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e il ricorrente ha depositato documentazione integrativa.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse alla decisione e la compiuta istruzione della causa, anche alla luce del deposito del fascicolo amministrativo e della documentazione integrativa. Non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti e dell'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il deposito è stato effettuato in prossimità dell'udienza camerale.
art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. quale limite ai rinvii della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione prima di calendarizzare la causa per la decisione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste e il fascicolo amministrativo e la documentazione integrativa risultano acquisiti, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire immediatamente il giudizio nel merito.
- Il differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato è soggetto ai limiti previsti dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., salvo la sussistenza di eccezionali motivi.
Come è indicizzato
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