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Sentenza

Sentenza n. 579/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 188/2024 resa dal Dott. Francesco Orlandi quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Vicenza, all'esito del giudizio R.G. n. 33/2024.

Giustizia amministrativa202501395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.000 euro oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza definitiva n. 188/2024 del Tribunale di Vicenza, giudice del lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito della somma di 1.000 euro, spendibile entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della Carta, oltre alla maggiorazione per interessi legali o rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito nella motivazione. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato del titolo e la notificazione dello stesso in forma esecutiva, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi lamentato l’inadempimento dell’Amministrazione, protrattosi anche dopo la notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato che il ricorrente aveva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che il Ministero avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, autorizzandolo a delegare e subdelegare, con obbligo di attivazione su istanza del ricorrente e di provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il giudice non ha riconosciuto, allo stato, un’ulteriore somma coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura per fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure coercitive pecuniarie; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non necessari, allo stato, ulteriori importi, in ragione della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, requisito di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di costituzione e accredito imposto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la domanda è ammissibile quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando dagli atti risulta che l’amministrazione non ha adempiuto alle obbligazioni specificamente imposte da una sentenza definitiva, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per l’adempimento.
  • La nomina di un commissario ad acta è una misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a delegare e subdelegare l’attività esecutiva secondo quanto stabilito dal giudice.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessario, almeno allo stato, il riconoscimento di un’ulteriore somma coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando tale misura sia ritenuta sufficiente a fronteggiare l’eventuale inadempimento futuro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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