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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19608/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, deducendo due censure. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 727 c.p., contestando la configurabilità del reato in relazione alle condizioni di detenzione di alcuni uccelli: secondo il ricorso, le valutazioni di merito non avrebbero correttamente apprezzato i fatti. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo B), sostenendo che la deposizione del teste Crovace sarebbe stata inutilizzabile perché resa da soggetto che, per la sua qualifica, non avrebbe potuto essere esaminato come testimone.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure di fatto già esaminate e logicamente disattese dal Tribunale; i giudici di merito avevano correttamente ravvisato gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., accertando che le gabbie erano inadatte alla specie e che le condizioni di detenzione degli animali erano incompatibili con il loro benessere, anche alla luce del decesso di alcuni esemplari. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il dichiarante era stato legittimamente escusso come testimone e non risultava alcuna violazione di divieti di legge; inoltre, non essendo stata tempestivamente eccepita alcuna nullità all'atto della deposizione, eventuali vizi risultavano comunque sanati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 727 c.p.

    La Corte ritiene integrato il reato di abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, valorizzando l'inidoneità delle gabbie, le condizioni igieniche e alimentari e il decesso di alcuni esemplari.

  • art. 544-ter c.p.

    Il capo originariamente contestato era stato qualificato in questa norma, ma il giudice di merito ha poi ravvisato la sussistenza del diverso reato ex art. 727, comma 2, c.p. sulla base degli stessi fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte richiama la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera rilettura del fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e logicamente decise dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. la detenzione di uccelli in gabbie inidonee alla specie, in condizioni di sporcizia e alimentazione incompatibili con il benessere degli animali, specie se tali modalità abbiano determinato il decesso di alcuni esemplari.
  • L'asserita inutilizzabilità della deposizione testimoniale non è configurabile quando il dichiarante sia stato assunto come testimone senza violazione di divieti di legge; in mancanza di tempestiva eccezione di nullità all'atto dell'esame, ogni eventuale vizio processuale deve ritenersi sanato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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