Cassazione Civile, Ordinanza n. 27017/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 emesso da un comune su un terreno ritenuto edificabile. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, deducendo inizialmente vizi di notifica e contestando poi, in appello e in cassazione, la qualificazione del terreno e la quantificazione della base imponibile, sostenendo che su di esso gravasse un vincolo idrogeologico tale da escludere o comunque ridurre la concreta potenzialità edificatoria. Ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e sull'illegittimità delle sanzioni applicate, assumendo che non vi fosse omessa o infedele dichiarazione di possesso e, in subordine, che dovesse operare il cumulo giuridico. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: 1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla dedotta inesistenza della notifica dell'avviso; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 per avere la CTR trascurato il vincolo idrogeologico; 3) omessa pronuncia sul rilievo che il vincolo idrogeologico incidesse sul valore venale del terreno; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di CTU; 5) violazione degli artt. 14 d.lgs. 504/1992 e 12 d.lgs. 472/1997 per l'illegittimità delle sanzioni e per il mancato cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo. Ha ritenuto infondati o inammissibili il primo e il secondo motivo, affermando che la notifica invalida dell'avviso è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente impugni tempestivamente l'atto e ne contesti il contenuto, e che l'edificabilità ai fini ICI si desume dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e il suo mancato esame non integra, di regola, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché la questione sanzionatoria non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato quando e come l'avesse tempestivamente sollevata e riproposta. In accoglimento del terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al punto in cui non aveva esaminato l'incidenza del vincolo idrogeologico sulla concreta stima del valore venale del terreno, ritenendo tale profilo pregiudiziale per la base imponibile ICI. La causa è stata rinviata alla competente Commissione tributaria regionale della Calabria, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia riguarda le domande di merito; non si configura, di regola, per istanze istruttorie. La decisione implicita è censurabile come violazione di legge solo se la questione era decisiva e realmente non esaminata.
art. 156, comma 2, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto ha comunque prodotto la conoscenza e il destinatario ha potuto difendersi, come avviene con l'impugnazione dell'avviso.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
ai fini ICI, la base imponibile dei terreni edificabili va determinata tenendo conto del valore venale; la qualificazione urbanistica incide sulla soggezione all'imposta, mentre i vincoli fattuali possono incidere sulla stima del valore.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
l'edificabilità del terreno, ai fini ICI, deriva dalla qualificazione del piano regolatore comunale adottato, anche se non ancora approvato dalla Regione o non seguito da strumenti attuativi.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
richiamato come fonte dell'interpretazione autentica della disciplina ICI in tema di edificabilità delle aree.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
richiamato come fonte dell'interpretazione autentica della disciplina ICI in tema di edificabilità delle aree.
art. 14 d.lgs. n. 504/1992
richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina dichiarativa e sanzionatoria ICI.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
richiamato dal ricorrente per invocare il cumulo giuridico delle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio deducibile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio deducibile per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La notificazione invalida di un avviso di accertamento è sanata se il destinatario ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa impugnandolo tempestivamente.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchi del tutto la consegna dell'atto o il collegamento del luogo con il destinatario; in presenza di una consegna effettuata, pur irregolare, ricorre semmai la nullità.
- In materia ICI, l'edificabilità dell'area va desunta dalla destinazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico adottato dal Comune; l'assenza di approvazione regionale o di strumenti attuativi non esclude la natura edificabile del suolo.
- I vincoli di fatto o di diritto che incidono sulla concreta utilizzabilità del terreno non eliminano, di per sé, la soggezione del bene all'ICI, ma possono riflettersi sulla determinazione del suo valore venale e quindi sulla base imponibile.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste rispetto a mere istanze istruttorie, quali la richiesta di CTU, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
- Le questioni non trattate in sentenza devono essere specificamente dimostrate dal ricorrente, indicando quando e come siano state dedotte nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
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