Cassazione Penale, Sentenza n. 33070/2024 del 23/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia raisesando quattro principali gruppi di censure (con integrazioni): 1) inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per nullità dell'autorizzazione iniziale (art. 267 e 271 c.p.p.); 2) inutilizzabilità per violazione dell'art. 270 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo) e le successive modifiche legislative (legge n. 137/2023) e invocando l'applicazione del principio del regime più favorevole; 3) violazione dell'art. 406 c.p.p. per la mancata fissazione di un termine per il provvedimento di proroga e conseguente inutilizzabilità degli atti successivi alla scadenza del termine originario; 4) questioni probatorie e di motivazione con riguardo al capo B) (falso ideologico) e al capo A) (turbata libertà degli incanti): carenza di prova del dolo comune, contraddittorietà della motivazione, e mancata valorizzazione di elementi a discarico; 5) contestazione della mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: le intercettazioni erano state autorizzate in un procedimento relativo a reati di criminalità organizzata a carico di Cosimo Commisso e i reati per i quali si procede nei confronti di Strati (turbata libertà degli incanti e falso ideologico) non risultano connessi ai reati originari né rientrano nelle eccezioni (reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza). Pertanto le conversazioni captate non sono utilizzabili e, poiché tali acquisizioni erano decisive nella motivazione delle sentenze di merito, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il Collegio ha fatto leva sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo) e sulla disciplina transitoria relativa all'operatività della nuova disciplina; ha inoltre affermato che l'inutilizzabilità può essere rilevata anche nel giudizio abbreviato (ipotesi di inutilizzabilità patologica). Il giudizio ha pertanto determinato l'annullamento con rinvio; gli altri motivi sono stati trattati ma la decisione principale è l'accoglimento del vizio connesso all'art. 270 c.p.p.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate opera salvo che i reati siano connessi ex art. 12 c.p.p. o ricorrano le eccezioni previste (reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza). Nel caso di specie, non essendovi connessione, le intercettazioni sono inutilizzabili.
art. 271 cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate affette da nullità dell'atto autorizzativo; richiamato dal ricorrente ma la Corte si è focalizzata sull'art. 270 per l'esito del ricorso.
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta nullità dell'atto autorizzativo (mancanza di motivazione) che, se provata, porta all'inutilizzabilità ex art. 271; il ricorso sosteneva che la motivazione faceva riferimento a fonti confidenziali non adeguatamente descritte.
art. 12 cod. proc. pen.
La Corte richiama il concetto di connessione ex art. 12: solo i reati connessi a quelli per cui è stata autorizzata l'intercettazione possono far mantenere utilizzabili gli esiti delle captazioni; nel caso non sussiste tale connessione.
art. 266 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle Sezioni Unite: gli esiti utilizzabili relativi a reati connessi devono rientrare nei limiti di ammissibilità previsti da questa disposizione.
Sez. U., n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 non opera con riferimento ai soli reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata disposta e purché rientrino nei limiti di ammissibilità dell'art. 266.
art. 406 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata previsione di un termine per la decisione sulla proroga delle indagini e la conseguente possibile inutilizzabilità degli atti; la Corte non ha accolto questa censura come decisiva nel caso che ha portato all'annullamento.
art. 2 cod. pen.
Evocato dal ricorrente in tema di applicazione della normativa più favorevole (principio tempus regit actum) rispetto alle modifiche legislative intervenute; la Corte ha invece deciso sulla base della disciplina transitoria e della data di iscrizione del procedimento.
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216; d.l. 30 dicembre 2019, n. 161; legge 28 febbraio 2020, n. 7; legge 9 ottobre 2023, n. 137 (conversione d.l. 10 agosto 2023, n. 105)
Riferimenti normativi e modifiche al regime delle intercettazioni citate in motivazione; la Corte applica la disciplina transitoria (operatività differita al 31/08/2020) per stabilire quale regime fosse applicabile al procedimento originario.
artt. 110, 479, 353 cod. pen.
Richiamati nelle censure relative alla qualificazione del dolo e alla motivazione sul reato di falso ideologico; il ricorrente sosteneva carenze probatorie e di motivazione ma la pronuncia principale della Corte si è pronunciata sull'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Massime di principio
- Verificare sempre la corrispondenza tra i reati per i quali è stata autorizzata l'intercettazione e quelli per i quali si procede: se non sussiste connessione ex art. 12 c.p.p. e non ricorrono eccezioni, le intercettazioni potrebbero essere inutilizzabili.
- Controllare la data di iscrizione della notizia di reato e la disciplina transitoria applicabile: modifiche normative successive non sempre si applicano ai procedimenti anteriori alla data di efficacia prevista.
- Se le intercettazioni costituiscono elemento decisivo per la condanna, la loro dichiarata inutilizzabilità può determinare l'annullamento della sentenza anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato (inutilizzabilità patologica).
- Impugnare tempestivamente la validità degli atti autorizzativi (motivazione del decreto, uso di fonti confidenziali) può essere decisivo per ottenere l'esclusione delle captazioni.
- Le questioni sulla proroga delle indagini (art. 406) e su vizi di motivazione/prova vanno valutate separatamente: anche se non sempre determinano l'annullamento, possono concorrere alla complessiva vulnerabilità della decisione di merito.
- In caso di utilizzo di intercettazioni acquisite in procedimenti diversi, valutare la possibilità di eccezioni (es. reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) e la pertinenza/necessità degli atti per l'accertamento del reato.
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