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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14813/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori IRES e IRAP, contestando alla società la deduzione di costi ritenuti non inerenti: in particolare, oneri finanziari connessi a operazioni di interest rate swap per euro 122.915,58, qualificati dall'Ufficio come operazioni speculative e non di copertura, e un contributo associativo versato a Confindustria Palermo per euro 9.633,58. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso della società anche su tali punti; la CTR ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia sul motivo d'appello incidentale relativo al contributo associativo; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 112 e 99 TUIR, sostenendo che i derivati swap, in assenza di prova di una funzione di copertura collegata all'attività d'impresa e in presenza di un'alea speculativa, non avrebbero natura inerente e quindi non sarebbero deducibili. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso l'omessa pronuncia: la CTR aveva riportato la domanda in fatto e, pur senza motivazione espressa, aveva implicitamente rigettato l'appello incidentale. Inoltre, ha sostituito la motivazione sul punto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., confermando la deducibilità del costo relativo al contributo associativo ex art. 99, comma 3, TUIR, poiché la documentazione (ricevuta di versamento e deliberazione) era stata prodotta e non contestata dall'Ufficio. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura per come formulata, rilevando che la decisione di merito si era fondata su una valutazione interpretativa del contenuto contrattuale e delle clausole degli swap, ritenuti operazioni di copertura e non speculative, attività di fatto non sindacabile in cassazione se non per specifici vizi non dedotti. La Corte ha quindi condannato l'Amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall'Ufficio come norma sull'inerenza dei costi; la Corte, nel caso concreto, ha ritenuto che la censura sull'inerenza degli swap investisse una valutazione di fatto del giudice di merito fondata sull'interpretazione del contratto.

  • art. 112 TUIR

    richiamato in relazione alla deducibilità dei componenti negativi connessi a derivati; la Corte ha considerato decisivo, nel caso concreto, che i contratti fossero stati interpretati come operazioni di copertura collegate a mutui a tasso variabile.

  • art. 99, comma 3, TUIR

    la Corte ha confermato la deducibilità del contributo associativo, valorizzando la produzione documentale e l'assenza di contestazioni specifiche dell'Ufficio.

  • art. 36 D. Lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta/inammissibile nei termini esposti.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto non correttamente veicolata la doglianza in relazione alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di correzione della motivazione della sentenza impugnata quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in via generale dalla Corte quale criterio interpretativo del contratto, ma non oggetto specifico della censura proposta dall'Agenzia.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata dia comunque conto della domanda o del motivo di gravame e l'intero appello risulti respinto, potendo il rigetto essere anche implicito.
  • In presenza di un vizio motivazionale relativo a un punto di diritto o di fatto non bisognoso di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., mantenendone fermo il dispositivo.
  • La deducibilità dei costi connessi a contratti derivati dipende dalla dimostrazione che il derivato assolve una funzione di copertura riferita all'oggetto dell'impresa; la mera astratta idoneità dell'operazione a produrre reddito non basta a fondare l'inerenza.
  • La qualificazione di un contratto swap come operazione di copertura o come operazione speculativa è questione di interpretazione del contratto e di accertamento di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi dedotti e specificamente configurati.
  • Il contribuente che chieda la deduzione di un costo deve poter dimostrare la riferibilità del costo all'attività d'impresa e, per i derivati, la sussistenza di elementi oggettivi e documentali che evidenzino la finalità di copertura.
  • La mancata contestazione dell'avvenuta produzione documentale da parte dell'Ufficio può essere decisiva nel confermare la deducibilità di un costo dedotto dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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