Cassazione Civile, Ordinanza n. 36961/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per TARSU 2009. Il contribuente aveva dedotto, già in primo e secondo grado, l'illegittimità della pretesa, in particolare la decadenza dell'ente impositore dalla formazione/iscrizione a ruolo e dalla riscossione, sostenendo che il ruolo ordinario relativo al tributo 2009 fosse stato formato e reso esecutivo oltre il termine annuale previsto. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo infondata l'eccezione di decadenza, affermando che per la TARSU la notifica della cartella non è soggetta a decadenza, mentre il termine dell'art. 72 d.lgs. n. 507/1993 riguarda solo formazione e notifica del ruolo e resta fermo il termine di prescrizione quinquennale. Con l'unico motivo per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 296/2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., insistendo sul fatto che, avendo il comune scelto la riscossione tramite ruolo affidato all'agente della riscossione, il ruolo per TARSU 2009, reso esecutivo il 12 gennaio 2011, era stato formato e consegnato oltre il termine del 2010, cioè oltre l'anno successivo a quello cui il tributo si riferiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito il principio per cui, in materia di riscossione TARSU, la cartella di pagamento non è soggetta a un autonomo termine di decadenza, ma il termine di cui all'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 attiene alla formazione e alla notifica del ruolo, che devono comunque avvenire nel rispetto del termine annuale applicabile al caso concreto e, in ogni caso, entro la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. La Corte ha osservato che la sentenza regionale, pur richiamando correttamente il principio astratto, non lo aveva applicato alla fattispecie concreta, omettendo di rilevare che il ruolo era stato reso esecutivo il 12 gennaio 2011 per un tributo del 2009 e dunque oltre il termine utile. Per questo la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 72 d.lgs. n. 507/1993
Il termine previsto dalla norma riguarda la formazione e la notifica del ruolo; non introduce un autonomo termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento.
art. 72 d.lgs. n. 296/2006
È richiamato nel motivo come norma violata, ma dal testo emerge che il parametro decisivo della controversia è l'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993.
art. 2948, n. 4, c.c.
La riscossione deve comunque avvenire entro il termine di prescrizione quinquennale per i crediti periodici.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la cartella di pagamento non è soggetta a un autonomo termine di decadenza; il vincolo temporale opera sulla formazione e notifica del ruolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale e, comunque, entro la prescrizione quinquennale.
- Quando il giudice di merito individua correttamente il principio di diritto applicabile, ma non lo applica alla concreta sequenza temporale allegata e provata, la decisione è censurabile per violazione di legge se omette di verificare la tempestività del ruolo rispetto all'anno d'imposta.
- L'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, se ritualmente proposta nei gradi di merito e supportata dagli atti richiamati nel ricorso, può condurre all'accoglimento del ricorso per cassazione quando risulti che il ruolo sia stato formato o reso esecutivo oltre il termine previsto.
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