Cassazione Penale, Sentenza n. 21274/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., sostenendo che tale ricorso non fosse viziato da evidenti errori di diritto né da aspecificita e che, quindi, l'inammissibilita fosse errata. In sostanza hanno dedotto che le doglianze mosse contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia erano una critica argomentata del decisum e non configuravano un errore di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo il motivo manifestamente infondato: le censure erano errori di giudizio o di diritto e non errori di fatto/percezione, pertanto non sindacabili con il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p.. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.467,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario ex art. 625-bis e consentito solo per errori di fatto/percezione; non e ammissibile per contestazioni che si risolvono in errori di giudizio o di interpretazione giuridica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la sintetizzazione del motivo di ricorso; la motivazione deve essere resa secondo le modalita prescritte per la formulazione del gravame.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso e inammissibile o respinto; qui applicata per la condanna alle spese.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'istituto della Cassa delle Ammende e alla quantificazione del versamento, valutando l'eventuale responsabilita per dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilita del ricorso.
Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 (principio giurisprudenziale)
Principio consolidato secondo il quale il rimedio di cui all'art. 625-bis non puo essere utilizzato per censurare valutazioni giuridiche o decisionali; esso e limitato a errori percettivi o fattuali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e ammissibile solo per errori di fatto o per percezione sensibile dei fatti; non puo essere usato per criticare valutazioni giuridiche o di merito.
- Se la censura mira a una rivalutazione della portata giuridica della prova o della decisione del giudice di merito, va impiegato l'ordinario rimedio di impugnazione (es. ricorso per cassazione) e non il rimedio straordinario per errore di fatto.
- La specificita delle doglianze e la puntuale indicazione della presunta causa di errore sono essenziali: vaghezze o critiche generiche favoriscono la declaratoria di inammissibilita e la condanna alle spese.
- Le conseguenze di un ricorso ritenuto manifestamente infondato possono comprendere il pagamento delle spese processuali, il versamento alla Cassa delle Ammende e la rifusione delle spese della parte civile.
- Prima di proporre il rimedio ex art. 625-bis occorre verificare se la questione impugnata sia effettivamente riconducibile a un errore percettivo (es. dati fattuali contraddittori, documenti inesatti) e documentarlo chiaramente nel ricorso.
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