Sentenza n. 2346/2026 - Roma, Sezione 5B
PER LA DECLARATORIA di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (Spagna) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha presentato il 25 giugno 2025 un'istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, lamentando il silenzio-inadempimento del Ministero. Il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché notificato e depositato il 25 settembre 2025, prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento. La ricorrente ha depositato memoria sulla sola questione dell'ammissibilità, sostenendo la ricevibilità dell'azione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'art. 31 c.p.a. consente di agire per l'accertamento dell'obbligo di provvedere soltanto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'art. 16 d.lgs. n. 206/2007 prevede che l'autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta ricevuta la documentazione completa, adotti il provvedimento entro tre mesi. Ne deriva un termine complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni documentali; con riferimento all'istanza del 25 giugno 2025, il termine massimo veniva quindi a scadere il 25 ottobre 2025. Anche considerando il solo termine di tre mesi, il ricorso non avrebbe potuto essere proposto prima del 26 settembre 2025. Essendo stato presentato il 25 settembre 2025, il ricorso era prematuro. Il TAR ha precisato che la ricorrente può riproporre l'azione ex art. 117 c.p.a. finché perdura l'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L'azione contro il silenzio è ammissibile solo dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento e finché persiste l'inadempimento, entro il limite annuale previsto dalla norma.
art. 117 c.p.a.
fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L'azione avverso il silenzio può essere riproposta dopo la scadenza del termine procedimentale, finché perdura l'inadempimento e nel termine massimo di un anno.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali comprende una fase iniziale di verifica della completezza documentale, della durata di trenta giorni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine può comportare, unitamente alla verifica iniziale e alla richiesta di integrazioni, una durata complessiva di quattro mesi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile soltanto quando sia scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo; la sua proposizione anticipata determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il termine per provvedere si compone dei trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e dei tre mesi per l'adozione del provvedimento dalla presentazione della documentazione completa, con conseguente termine complessivo di quattro mesi ove siano necessarie integrazioni.
- La presentazione di un'istanza e il mancato provvedimento dell'amministrazione non sono sufficienti, da soli, a fondare l'azione contro il silenzio: è necessario che sia decorso il termine legale o regolamentare di conclusione del procedimento.
- Dichiarato inammissibile per prematurità il ricorso contro il silenzio, l'interessato può riproporre l'azione dopo la scadenza del termine procedimentale, finché perdura l'inadempimento e comunque entro un anno da tale scadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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