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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10632/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriato)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa per pubblica utilità avviata dal Comune nell'ambito di un intervento urbanistico; il Comune aveva affidato a una concessionaria l'esercizio dei poteri espropriativi. Dopo la determinazione amministrativa dell'indennità provvisoria e poi della stima definitiva, si sono aperti più giudizi di opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, riuniti in seguito. La società espropriata ricorrente ha contestato la sentenza definitiva della Corte d'appello di Bari che aveva liquidato l'indennità e aveva ritenuto non dovuto un ordine di pagamento nei confronti del Comune. Con il ricorso principale ha dedotto: omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di condanna del Comune al pagamento/deposito della giusta indennità; violazione delle norme espropriative sull'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria, sostenendo che il Comune fosse il debitore; incompetenza funzionale della Corte d'appello a pronunciarsi su una domanda del Comune verso la concessionaria fondata sul rapporto concessorio; violazione delle norme sulla maggiorazione del 10% dell'indennità, che la Corte avrebbe dovuto applicare d'ufficio; e doglianze sulle spese. Il Comune, con ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva, ha sostenuto che la domanda riconvenzionale dell'espropriata fosse tardiva perché proposta oltre il termine decadenziale dell'opposizione alla stima; con ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva ha inoltre censurato i criteri di stima dell'area. Anche la società concessionaria ha impugnato la sentenza definitiva contestando i criteri estimativi adottati. La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale della società espropriata, ritenendo apparente e contraddittoria la motivazione della Corte d'appello sulla domanda proposta contro il Comune; ha dichiarato assorbiti altri motivi, inammissibile il motivo sulla competenza funzionale e infondato quello sulla maggiorazione del 10%. Ha rigettato il ricorso incidentale contro la sentenza non definitiva; ha invece accolto i ricorsi incidentali contro la sentenza definitiva del Comune e della concessionaria, ritenendo errati i criteri urbanistici usati per la stima, perché la valutazione dell'edificabilità non può tener conto di varianti puntuali e tematiche preordinate all'esproprio, ma deve fondarsi sugli strumenti urbanistici vigenti e, in mancanza, sull'edificabilità di fatto. La sentenza definitiva è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'espropriata, cassando la sentenza definitiva limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione; ha dichiarato assorbiti i motivi primo, terzo e sesto del ricorso principale, inammissibile il quarto e infondato il quinto. Ha rigettato il ricorso incidentale del Comune avverso la sentenza non definitiva n. 203/2013. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune e quello della concessionaria avverso la sentenza definitiva n. 117/2016, ritenendo erronei i criteri adottati per la stima dell'indennità di esproprio, con rinvio al giudice di merito per una nuova determinazione secondo i principi indicati. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato per la stima collegiale dell'indennità definitiva nel procedimento espropriativo

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    ai fini della vocazione edificatoria dell'area occorre prescindere dalle varianti puntuali e tematiche preordinate all'esproprio

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    disciplina la determinazione dell'indennità di esproprio e la maggiorazione del 10%, che costituisce componente dell'indennità ma va domandata nei termini e secondo il principio della domanda

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327/2001

    la maggiorazione del dieci per cento non può essere riconosciuta d'ufficio se non domandata tempestivamente

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    il termine per proporre l'opposizione/determinazione giudiziale dell'indennità è perentorio; la tempestiva domanda di uno dei soggetti del rapporto espropriativo fa venir meno l'efficacia vincolante della stima anche per gli altri

  • art. 156, comma 1, d.lgs. n. 163/2006

    la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 327/2001

    invocato per individuare il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001

    invocato per la qualificazione dei soggetti della procedura espropriativa

  • art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione passiva del Comune

  • art. 27 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina espropriativa

  • art. 28 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina espropriativa

  • art. 3, comma 4, L.R. Puglia n. 3/2005

    invocato per affermare che il Comune fosse soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001

    nel testo previgente, il termine per la domanda di determinazione giudiziale dell'indennità è perentorio

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale del Comune in relazione alla struttura della domanda riconvenzionale

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale del Comune in relazione alla domanda riconvenzionale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di rideterminazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di rideterminazione delle spese di lite

  • art. 17 legge n. 1150/1942

    utilizzato nei motivi incidentali sui criteri urbanistici di valutazione dell'area

  • art. 17, comma 1, legge n. 1150/1942

    richiamato per la disciplina urbanistica rilevante ai fini estimativi

  • legge n. 167/1962

    richiamata per la disciplina dei piani di zona e la valutazione del suolo

  • art. 37, comma 5, L.R. Puglia n. 56/1980

    richiamato per i parametri urbanistici incidenti sulla stima

  • art. 4, ultimo comma, legge n. 10/1977

    richiamato per le aree prive di pianificazione urbanistica (aree bianche)

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 327/2001

    richiamato per i criteri di determinazione dell'indennità

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima, la tempestiva proposizione della domanda da parte di uno dei soggetti del rapporto espropriativo fa venir meno l'efficacia vincolante della stima amministrativa anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti, che possono quindi svolgere le loro difese sulla determinazione dell'indennità.
  • La domanda dell'espropriato di ottenere una maggiore indennità deve essere proposta con le forme e nei termini della domanda riconvenzionale; la maggiorazione del 10% prevista dalla disciplina espropriativa costituisce componente dell'indennità e non può essere riconosciuta d'ufficio se non tempestivamente richiesta.
  • Il giudice, nel liquidare l'indennità di esproprio, non è vincolato alla sola prospettazione delle parti e deve applicare d'ufficio i criteri legali di stima; la contestazione del criterio estimativo non è un'eccezione in senso tecnico ma una mera difesa in diritto.
  • Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la vocazione edificatoria dell'area va accertata avendo riguardo agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, senza considerare le varianti puntuali e tematiche preordinate alla realizzazione dell'opera pubblica che ha determinato l'ablazione.
  • Se il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto, l'area non può essere valutata facendo rivivere automaticamente la disciplina urbanistica pregressa; occorre invece verificare la concreta edificabilità di fatto sulla base delle caratteristiche del fondo e del contesto urbanistico circostante.
  • Quando l'area è priva di pianificazione efficace, la stima deve corrispondere al valore di mercato concreto e può fondarsi sull'edificabilità di fatto, desunta da indici obiettivi quali la vicinanza al centro abitato, il livello di urbanizzazione e il collegamento con zone già edificate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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