Cassazione Penale, Ordinanza n. 21026/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riconosciuto lo stato di necessità né la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 maggio 2025. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 54 c.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuto lo stato di necessità: egli, in crisi di astinenza, si sarebbe allontanato dagli arresti domiciliari per reperire metadone. Con il secondo motivo prospetta il maturare della prescrizione del reato. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile per aspecificità, perché si limita a riprodurre una censura già esaminata e motivatamente disattesa in appello; il secondo è manifestamente infondato poiché i giudici di merito hanno ritenuto una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, incidente sul calcolo della prescrizione, senza che la causa estintiva fosse maturata prima della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La deduzione dello stato di necessità è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di una censura già esaminata e disattesa con motivazione congrua dai giudici di merito.
recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale
La recidiva è stata considerata incidente sul computo della prescrizione, impedendo di ritenere maturata la causa estintiva prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La riproposizione in cassazione di una censura già esaminata e motivatamente respinta in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, integra aspecificità del motivo e determina inammissibilità del ricorso.
- La deduzione della causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un motivo specifico che si misuri con la motivazione di merito; non è sufficiente una mera reiterazione della tesi difensiva.
- Ai fini del giudizio sulla prescrizione occorre considerare l'eventuale incidenza della recidiva riconosciuta dai giudici di merito sul termine prescrizionale; se la causa estintiva non è maturata prima della sentenza impugnata, la doglianza è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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