Cassazione Penale, Sentenza n. 10028/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impedimento della misura alternativa (differimento della pena e/o detenzione domiciliare) per motivi di salute. Il ricorrente deduceva che le sue gravi e concomitanti patologie (tra cui OSAS di grado severo, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, obesità di II grado, dislipidemia, epatosteatosi, precedente melanoma) rendevano incompatibile la detenzione in carcere e richiedevano il trasferimento in strutture cliniche specializzate o la concessione di detenzione domiciliare. Si lamentava che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato in modo incongruo le certificazioni e le perizie (tra cui accertamenti del prof. Giovanni Gallotta) e non si fosse confrontato con l'elenco di istituti indicati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria come idonei per la detenzione del condannato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato correttamente la documentazione clinica e le emergenze processuali, prendendo atto che le patologie del ricorrente, pur gravi, erano soggette a monitoraggio clinico continuo nella Casa circondariale di Catanzaro e supportate da visite periodiche in strutture esterne, come evidenziato nell'ultima relazione sanitaria trasmessa il 22 settembre 2025. Tali accertamenti più recenti hanno prevalso sulle note e perizie antecedenti e sulla nota del Dipartimento del 28 dicembre 2024. Alla luce della prova acquisita, non è emersa un'incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario: mancava la prova che le cure necessarie non potessero essere adeguatamente assicurate in detenzione o che la detenzione costituisse un'aggravazione intollerabile della sofferenza oltre quella connaturata alla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si è disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
La Corte dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, devono essere omesse le generalità e i dati identificativi, conformemente alla norma sulla tutela dei dati personali.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021 (Cecchi Gori); Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018 (Cinà); Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013 (Mossuto); Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018 (Acampa)
Per concedere misure alternative per motivi di salute è richiesto che la patologia sia grave e provochi conseguenze rilevanti o richieda un trattamento terapeutico non attuabile in carcere; occorre un bilanciamento rigoroso fra esigenze di sicurezza e concrete possibilità di cura intramurarie.
Massime di principio
- La semplice gravità astratta di una patologia non è sufficiente: bisogna dimostrare che la cura necessaria non può essere garantita nel regime detentivo attuale.
- Le relazioni cliniche intramurarie aggiornate e le verifiche mediche svolte poco prima del provvedimento hanno grande peso; accertamenti più recenti possono prevalere su note o perizie antecedenti.
- Il giudice valuta la compatibilità concreta tra le necessità terapeutiche del detenuto e le prestazioni sanitarie effettivamente disponibili nella struttura penitenziaria, compresi monitoraggio continuo e visite esterne.
- Le indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su istituti ritenuti idonei non sono automaticamente determinanti se la documentazione clinica recente mostra che le cure sono comunque assicurate nella struttura attuale.
- Quando le condizioni di salute sono controverse o la documentazione non è univoca, può essere necessario disporre accertamenti peritali specifici; in assenza di tale necessità provata, il rigetto dell'istanza può essere conforme al diritto.
- Il ricorrente ha l'onere di provare che la prosecuzione della detenzione comporti un'aggravazione della sofferenza oltre quella intrinseca all'esecuzione della pena; in caso di rigetto possono essere disposte spese processuali a suo carico.
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