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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10028/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impedimento della misura alternativa (differimento della pena e/o detenzione domiciliare) per motivi di salute. Il ricorrente deduceva che le sue gravi e concomitanti patologie (tra cui OSAS di grado severo, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, obesità di II grado, dislipidemia, epatosteatosi, precedente melanoma) rendevano incompatibile la detenzione in carcere e richiedevano il trasferimento in strutture cliniche specializzate o la concessione di detenzione domiciliare. Si lamentava che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato in modo incongruo le certificazioni e le perizie (tra cui accertamenti del prof. Giovanni Gallotta) e non si fosse confrontato con l'elenco di istituti indicati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria come idonei per la detenzione del condannato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato correttamente la documentazione clinica e le emergenze processuali, prendendo atto che le patologie del ricorrente, pur gravi, erano soggette a monitoraggio clinico continuo nella Casa circondariale di Catanzaro e supportate da visite periodiche in strutture esterne, come evidenziato nell'ultima relazione sanitaria trasmessa il 22 settembre 2025. Tali accertamenti più recenti hanno prevalso sulle note e perizie antecedenti e sulla nota del Dipartimento del 28 dicembre 2024. Alla luce della prova acquisita, non è emersa un'incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario: mancava la prova che le cure necessarie non potessero essere adeguatamente assicurate in detenzione o che la detenzione costituisse un'aggravazione intollerabile della sofferenza oltre quella connaturata alla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si è disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52

    La Corte dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, devono essere omesse le generalità e i dati identificativi, conformemente alla norma sulla tutela dei dati personali.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021 (Cecchi Gori); Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018 (Cinà); Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013 (Mossuto); Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018 (Acampa)

    Per concedere misure alternative per motivi di salute è richiesto che la patologia sia grave e provochi conseguenze rilevanti o richieda un trattamento terapeutico non attuabile in carcere; occorre un bilanciamento rigoroso fra esigenze di sicurezza e concrete possibilità di cura intramurarie.

Massime di principio

  • La semplice gravità astratta di una patologia non è sufficiente: bisogna dimostrare che la cura necessaria non può essere garantita nel regime detentivo attuale.
  • Le relazioni cliniche intramurarie aggiornate e le verifiche mediche svolte poco prima del provvedimento hanno grande peso; accertamenti più recenti possono prevalere su note o perizie antecedenti.
  • Il giudice valuta la compatibilità concreta tra le necessità terapeutiche del detenuto e le prestazioni sanitarie effettivamente disponibili nella struttura penitenziaria, compresi monitoraggio continuo e visite esterne.
  • Le indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su istituti ritenuti idonei non sono automaticamente determinanti se la documentazione clinica recente mostra che le cure sono comunque assicurate nella struttura attuale.
  • Quando le condizioni di salute sono controverse o la documentazione non è univoca, può essere necessario disporre accertamenti peritali specifici; in assenza di tale necessità provata, il rigetto dell'istanza può essere conforme al diritto.
  • Il ricorrente ha l'onere di provare che la prosecuzione della detenzione comporti un'aggravazione della sofferenza oltre quella intrinseca all'esecuzione della pena; in caso di rigetto possono essere disposte spese processuali a suo carico.

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