Cassazione Penale, Ordinanza n. 34918/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto alcun motivo di ricorso e resta ferma la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di contraffazione/introduzione in commercio di merce con segni distintivi falsi e di ricettazione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per ricettazione ex art. 648 c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i primi due motivi si limitavano a riproporre censure già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che il terzo motivo era generico e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con la semplice assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma richiamata come base della contestazione relativa all'introduzione/commercio di merce con segni distintivi falsi; la Corte non entra nel merito della configurabilità perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 648 c.p.
Norma richiamata come base della contestazione di ricettazione; anche su questo punto la censura è ritenuta meramente reiterativa e non idonea a scalfire la motivazione di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi non sono specifici e si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte esclude che la sentenza impugnata presenti vizi di violazione di legge o di motivazione, essendo sorretta da argomentazioni logiche e giuridiche corrette.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono confrontarsi in modo effettivo e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito della specificità.
- La censura che si limiti a riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito è inammissibile se non indica puntuali errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni negative.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è sorretta da argomentazioni logiche e giuridiche adeguate, non è configurabile un vizio denunciabile ex art. 606 c.p.p. solo attraverso doglianze generiche o ripetitive.
Come è indicizzato
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