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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34918/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto alcun motivo di ricorso e resta ferma la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di contraffazione/introduzione in commercio di merce con segni distintivi falsi e di ricettazione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per ricettazione ex art. 648 c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i primi due motivi si limitavano a riproporre censure già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che il terzo motivo era generico e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con la semplice assenza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione relativa all'introduzione/commercio di merce con segni distintivi falsi; la Corte non entra nel merito della configurabilità perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione di ricettazione; anche su questo punto la censura è ritenuta meramente reiterativa e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi non sono specifici e si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    La Corte esclude che la sentenza impugnata presenti vizi di violazione di legge o di motivazione, essendo sorretta da argomentazioni logiche e giuridiche corrette.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono confrontarsi in modo effettivo e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito della specificità.
  • La censura che si limiti a riproporre argomentazioni già disattese dal giudice di merito è inammissibile se non indica puntuali errori logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con la sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di ulteriori specifiche indicazioni negative.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è sorretta da argomentazioni logiche e giuridiche adeguate, non è configurabile un vizio denunciabile ex art. 606 c.p.p. solo attraverso doglianze generiche o ripetitive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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