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Sentenza

Sentenza del 25/01/2023 n. 2378 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale basato su indagine sui conti correnti cointestati e contestazione di maggior reddito per versamenti in contanti per Euro 126.900,00 (voce n.4 dell'avviso). Dopo gradi di merito e revocazione parzialmente negativi per il contribuente, questi ha chiesto la definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018; l'Ufficio ha rigettato la richiesta sostenendo l'indeducibilità di alcune somme versate a titolo oblativo sulle sanzioni. Il ricorso in Cassazione verteva quindi sia sulla regolarità dell'accertamento sia, principalmente, sul diniego della definizione agevolata e sulla possibilità di scomputare dalle somme dovute quelle già versate in pendenza di giudizio.

La decisione

La Corte, riuniti i ricorsi, ha applicato il principio della 'ragione più liquida' e ha ritenuto fondata la censura relativa al diniego della definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6 (comma 9). Ha interpretato la norma nel senso che dagli importi dovuti per la definizione devono essere scomputate tutte le somme già versate 'a qualsiasi titolo' in pendenza di giudizio, comprese quelle versate in esito a definizioni parziali di sanzioni; di conseguenza ha accolto il ricorso ex D.L.119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio r.g.n. 14172/2017 relativo all'atto impositivo e ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il giudizio r.g.n. 17904/2018 (impugnazione della sentenza di revocazione). Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 9

    Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

    La Corte interpreta la norma in senso estensivo: tutte le somme versate in costanza di giudizio, indipendentemente dalla loro natura (anche somme versate per definizione di sanzioni), devono essere dedotte dal calcolo per la definizione agevolata; la disposizione è lex specialis e prevale sulla disciplina precedente.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12

    individua la competenza del giudice ove pende la controversia di cui è stata negata la definizione agevolata

    Stabilisce la competenza del giudice davanti al quale impugnare il diniego di adesione alla definizione; la Corte ha ritenuto fondata la giurisdizione e ha valutato preliminarmente la questione della definizione agevolata.

  • D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 472, art. 17

    La norma sulla definizione delle sanzioni non è contraria alla disciplina di cui al D.L. 119/2018: le somme pagate in esito alla definizione delle sanzioni escono dal contenzioso ma restano comunque somme versate in pendenza di giudizio e pertanto scomputabili ai fini della nuova definizione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), artt. 6 comma 4 e 10 comma 1

    Richiamati dal contribuente per eccepire principio di collaborazione e buona fede amministrativa (rettifica di un errore formale nella richiesta di definizione). La Corte ritiene tali doglianze eccentriche rispetto alla questione decisiva e non decisive per l'esito del ricorso principale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 20

    Richiamati con riferimento al momento di costituzione della litispendenza (notifica vs deposito). La Corte considera la questione non determinante per la soluzione della controversia principale e la dichiara inammissibile sul piano decisorio.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    La Corte invoca i principi costituzionali di tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo per giustificare l'applicazione del principio della 'ragione più liquida' (priorità alla questione più agevole e decisiva).

  • Codice di procedura civile, art. 335 (analogia) e art. 276

    Applicata analogicamente la regola di riunione dei giudizi in Cassazione quando le pronunce connesse possono influenzarsi reciprocamente; inoltre è utilizzato il criterio dell'ordine delle questioni da trattare per economia processuale.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 le somme effettivamente versate in pendenza di giudizio devono essere scomputate dall'ammontare dovuto, indipendentemente dalla loro qualificazione formale.
  • I pagamenti effettuati in esito a precedenti definizioni (es. ai sensi del D.Lgs. n.472/1997) pur rendendo irripetibili quelle somme, restano comunque versamenti 'in pendenza di giudizio' e quindi rilevanti per il calcolo della nuova definizione agevolata.
  • La norma più favorevole e posteriore (lex specialis) prevale su discipline antecedenti: l'amministrazione deve applicare l'art.6 del D.L.119/2018 anche quando esistono altre forme di definizione collegate.
  • Questioni procedurali o formali (es. errore nella compilazione della domanda, data di deposito vs notifica) possono essere irrilevanti se non incidono sulla sostanza del diritto alla definizione; è preferibile concentrarsi sulla prova dei versamenti e sul loro collegamento con il contenzioso.
  • In presenza di plurimi giudizi connessi o di impugnazioni successive (impugnazione di sentenza di revocazione, cassazione, etc.), è opportuno richiedere la riunione per evitare esiti contrastanti e per permettere al giudice di valutare le questioni decisive in ordine economico e di interesse processuale.
  • Per il contribuente è fondamentale documentare puntualmente i versamenti effettuati in pendenza di giudizio (ricevute, quietanze, atti di definizione) e proporre tempestivamente istanza di definizione facendo esplicito riferimento alle somme già corrisposte.

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