Cassazione Penale, Sentenza n. 46258/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte d'appello di Palermo, con unico motivo di doglianza relativo a violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., lamentando carente valutazione dei parametri di riferimento. Il fatto riguarda l'omessa comunicazione della variazione di reddito per l'anno 2015, pari a euro 16.331,00, punita ai sensi degli artt. 79, lett. d) e 95 del d.P.R. 115/2002.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione. I giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito: è stato accertato che l'imputato era a conoscenza della variazione di reddito già nel 2016 e che aveva ricevuto un avviso dal proprio legale di provvedere alla comunicazione 'entro un mese', ma aveva equivocato il termine. Tali circostanze sono state valutate, ma ritenute recessive rispetto all'entità del pericolo creato all'Erario; pertanto è stata esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 79, lett. d)
Norma richiamata per la configurazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni di reddito; la mancata comunicazione della variazione di 16.331 euro è stata ritenuta integrativa della violazione amministrativa/penale richiamata dalla sentenza di merito
d.P.R. 115/2002, art. 95
Richiamata unitamente all'art. 79 per la qualificazione del reato contestato relativo alle comunicazioni e controlli tributari; la sentenza di merito ha applicato tali disposizioni per dichiarare la responsabilità dell'imputato
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esaminata ma ritenuta non applicabile: i giudici hanno valutato i parametri fattuali (ammontare della variazione, pericolo per l'Erario, comportamento del soggetto e conoscenza del fatto) e concluse che, nonostante circostanze attenuanti come l'equivoco sul termine, il fatto non ha natura di particolare tenuità
Massime di principio
- Per ottenere l'assimilazione del fatto alla particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è necessario che, alla luce di tutti i parametri oggettivi e soggettivi, il fatto appaia di scarsa offensività: non basta una sola circostanza attenuante o un equivoco soggettivo se l'entità del danno o il pericolo creato sono rilevanti.
- La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis è essenzialmente di merito e richiede una motivazione che bilanci quantità del bene leso, modalità dell'azione, colpa dell'agente e le conseguenze per l'interesse pubblico; decisioni di merito adeguatamente argomentate sono difficilmente sindacabili in Cassazione se prive di vizi logico-giuridici.
- La conoscenza del fatto illecito e la tempestività nell'adempimento o nella rettifica sono elementi rilevanti a favore dell'esclusione della punibilità, ma la loro presenza può risultare insufficiente quando l'illecito abbia creato un concreto pericolo per la finanza pubblica.
- Nelle ipotesi di omissione di comunicazioni fiscali, l'ammontare della variazione e il rischio per l'Erario sono parametri decisivi: importi non trascurabili riducono significativamente la possibilità di qualificare il fatto come tenue.
- Un errore di interpretazione di indicazioni fornite (es. da un difensore) può mitigare la posizione dell'imputato ma non elimina automaticamente la responsabilità quando sussista una piena consapevolezza del fatto e un concreto pregiudizio per l'Erario.
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