Sentenza n. 1924/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, verbali della commissione e atti presupposti della procedura di progressione verticale per due posti di Istruttore – profilo tecnico
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al terzo posto con 20 punti, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto al primo o al secondo posto e il risarcimento dei danni. In via preliminare ha contestato la tempestività dell’impugnazione della lex specialis, deducendo che il termine decorresse dalla graduatoria definitiva. Nel merito, con il primo motivo ha sostenuto l’illegittimità del regolamento e della graduatoria per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, lamentando la mancata valorizzazione, tra le competenze acquisite nei contesti lavorativi, dello svolgimento di mansioni superiori riconosciuto da una sentenza della Corte d’appello. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata attribuzione di punti per due corsi di formazione, sostenendo che la loro frequentazione fosse desumibile dal curriculum e che i corsi fossero stati organizzati o conosciuti dall’Istituto. Con il terzo motivo ha contestato i punteggi attribuiti ai due candidati collocati ai primi posti, ritenendo non valutabili alcuni loro titoli perché già considerati all’assunzione, non attinenti al profilo, risalenti o non documentati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, ritenendo che, anche per contestare la lex specialis, il termine di impugnazione decorresse dalla graduatoria definitiva, quale atto concretamente lesivo in relazione alle valutazioni effettuate dalla commissione. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Quanto alle mansioni superiori, ha distinto l’esperienza maturata nell’area di provenienza dalle competenze professionali acquisite nei contesti lavorativi: queste ultime costituiscono il patrimonio cognitivo e operativo derivante dall’esperienza lavorativa, ma non coincidono con il mero svolgimento di mansioni superiori. Il giudicato della Corte d’appello aveva riconosciuto soltanto differenze retributive, non il superiore inquadramento né effetti utili ai fini della carriera; pertanto non attribuiva punti nella progressione. Quanto ai corsi del ricorrente, il regolamento richiedeva competenze informatiche certificate e un’apposita dichiarazione nell’autocertificazione. La mera elencazione di programmi software nel curriculum non dimostrava né la partecipazione ai corsi né il possesso di attestazioni o certificazioni. Inoltre, per il corso del 2018 il ricorrente aveva partecipato come coadiutore alle lezioni e non come corsista, senza rilascio di certificazione o prova finale; per il corso del 2024 il curriculum non attestava specificamente partecipazione, durata, denominazione o documentazione comprovante il titolo. Il TAR ha ritenuto il regolamento coerente con la par condicio e con la finalità di valorizzare l’esperienza professionale mediante criteri certi e verificabili. Quanto ai titoli dei controinteressati, ha ritenuto legittimo il punto attribuito a Maniscalco per il corso certificato, non essendo prevista alcuna esclusione dei titoli già valutati all’assunzione e non essendo stata fornita prova di una precedente valutazione. Ha inoltre ritenuto attinente al profilo tecnico la qualifica di assistente tecnico e divulgatore agricolo. Per Nuccio ha ritenuto sufficiente l’autocertificazione del titolo, senza obbligo di allegare l’attestato, e ha valorizzato la conferma dell’ente certificatore, che aveva verificato la registrazione della qualifica. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.500, oltre accessori; nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, lett. c) CCNL 16.11.2022
competenze acquisite nei contesti lavorativi
La nozione individua il patrimonio cognitivo e operativo sedimentato attraverso l’esercizio di attività lavorative legittimamente acquisite e non coincide con il mero svolgimento di mansioni superiori.
art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione
Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non produce effetti ai fini dell’inquadramento o della progressione di carriera.
art. 52, commi 3 e 4, d.lgs. 165/2001
Le mansioni superiori rilevano, nei limiti previsti, sul piano della tutela retributiva.
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
Fuori dai casi tipici, l’assegnazione a mansioni superiori è nulla, restando il diritto alla differenza di trattamento economico.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
È richiamato quale principio informatore delle progressioni verticali e della valorizzazione comparativa dei dipendenti.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, razionalità e par condicio della procedura selettiva.
Massime di principio
- Nelle progressioni verticali, le competenze acquisite nei contesti lavorativi consistono nel patrimonio cognitivo e operativo derivante dall’esperienza lavorativa e non coincidono con il mero svolgimento di mansioni superiori.
- Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, anche se accertato con giudicato ai fini del pagamento delle differenze retributive, non attribuisce automaticamente effetti ai fini dell’inquadramento, della carriera o della partecipazione a una progressione verticale, quando il giudicato non abbia riconosciuto tali effetti.
- Quando la lex specialis richiede che determinate competenze o titoli siano certificati e dichiarati nell’autocertificazione, la mera indicazione di conoscenze o programmi nel curriculum non è sufficiente per ottenere il punteggio, se non consente di verificare partecipazione, contenuto e certificazione del corso.
- Nelle procedure comparative, l’autocertificazione può sostituire la produzione materiale dell’attestato quando ciò sia previsto dalla lex specialis; tuttavia il candidato deve dichiarare in modo specifico il possesso del titolo o della certificazione, mentre l’Amministrazione può verificarne successivamente la veridicità presso l’ente competente.
- La valutazione dei titoli deve rispettare i criteri predeterminati dalla lex specialis e la par condicio, ma non è illegittima per il solo fatto che un titolo sia stato valutato anche in sede di assunzione, se il regolamento non ne prevede l’esclusione e non è dimostrata una duplicazione vietata.
- Ai fini dell’impugnazione della lex specialis in una procedura selettiva, quando la lesione deriva concretamente dalla valutazione e dalla graduatoria, il termine decorre dalla conoscenza dell’atto applicativo lesivo, individuato nella graduatoria definitiva.
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