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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41741/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità per reati di bancarotta fraudolenta (distrazione e bancarotta per reato societario) e falso in bilancio, nonché l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Il ricorrente ha contestato: a) la qualificazione come distrattiva dell'operazione di acquisto azioni/fusione (presunto LBO) che avrebbe comportato la distrazione di circa €2.500.000; b) la riconduzione alle fattispecie di bancarotta degli acquisti di rami d'azienda da società del gruppo (capo C e D), ritenuti effettuati in conflitto d'interessi e dannosi per la fallita; c) la sussistenza del falso in bilancio nei bilanci 2008 e 2009 e il nesso eziologico con il dissesto; d) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici o non confrontassero adeguatamente le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva invece motivato dettagliatamente: l'operazione di acquisizione/fusione non era un legittimo LBO ma una distrazione di risorse senza contropartita reale; gli acquisti dei rami d'azienda avevano trasferito oneri certi e debiti alla fallita a fronte di attività di dubbio valore e peggiorato la situazione occupazionale e patrimoniale; i bilanci 2008/2009 presentavano palesi irregolarità e falsità idonee ad aggravare il dissesto; la relazione di revisione richiamata dal ricorrente era generica e insufficiente a ribaltare la valutazione di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come titolo di reato (omessa dichiarazione) inizialmente imputato e poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello; la Corte di Cassazione non ha ritenuto la censura del ricorrente idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Norme centrali per la qualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale e della bancarotta impropria; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi (distrazione di risorse, falsità contabili e volontà) e la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure contrarie per genericità.

  • art. 2621 cod. civ.

    Richiamato in riferimento al falso in bilancio come reato presupposto: la Corte territoriale ha individuato falsità rilevanti nei bilanci 2008 e 2009 e il nesso eziologico con il dissesto, e la Cassazione ha ritenuto le motivazioni di merito dettagliate e non contrastate dal ricorrente.

  • art. 2501-bis cod. civ.

    La Corte di appello ha confrontato l'operazione con i criteri propri della 'fusione a seguito di acquisizione con indebitamento' e ha ritenuto che nel caso non fossero rispettate le condizioni (piano economico-finanziario concreto e attendibile, adeguata relazione dell'esperto), con conseguente qualificazione come distrazione.

  • art. 2634 cod. civ.

    Invocato dalla difesa per giustificare operazioni infra-gruppo: la Corte ha ribadito che i vantaggi compensativi devono essere dimostrati in modo specifico, certo, congruo e proporzionato e di valore almeno equivalente al sacrificio economico della società apparentemente danneggiata; la difesa non ha fornito tale prova.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in tema di attenuanti: la Corte di appello ha esercitato la valutazione discrezionale sulle circostanze attenuanti e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la valutazione contrastante del ricorrente, essendo legittima la discrezionalità di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha affermato l'inammissibilità del riesame della congruità della pena stabilita in sede di merito se sorretta da motivazione logica e non arbitraria.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 come principio direttivo per la determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la pena e la Cassazione non ha ravvisato vizio che giustifichi cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per ribadire il principio della personalità del trattamento penale, giustificando l'inammissibilità della censura basata sulla disparità di pena tra coimputati salvo che vi siano valutazioni irragionevoli.

Massime di principio

  • Le operazioni societarie formalmente strutturate come LBO o fusioni devono essere valutate nella sostanza: il giudice verifica la attendibilità dei bilanci, la concretezza del piano economico-finanziario e l'indipendenza e criticità della relazione dell'esperto; l'assenza di questi elementi può far qualificare l'operazione come distrazione di beni.
  • Le operazioni infra-gruppo che trasferiscono risorse dalla società debole a società del gruppo sono presumibilmente rischiose: per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare vantaggi compensativi concreti, certi, congrui e proporzionati, non semplici deduzioni astratte sulla logica di gruppo.
  • La rilevanza penale del falso in bilancio si rafforza quando le falsità sono tali da alterare significativamente il risultato economico e il patrimonio netto e risultano funzionali a nascondere distrazioni o a proseguire attività che peggiorano il dissesto; occorre comunque dimostrare il nesso eziologico tra le falsità e l'aggravamento del dissesto.
  • In sede di legittimità (Cassazione) i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: censure generiche, non articolate rispetto alle argomentazioni del giudice di appello, sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e le lamentele sulla sua congruità sono ammesse in Cassazione solo se sintomatiche di arbitrarietà o illogicità nella motivazione; diversità di pena fra correi non costituisce di per sé vizio.
  • Le relazioni di revisione o pareri 'generici' (verifica a campione, poche righe) difficilmente contrastano una motivata analisi giudiziaria che documenti irregolarità contabili specifiche.

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