Cassazione Penale, Sentenza n. 11067/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291 comma 1‑quater c.p.p. (primo motivo) e, in subordine, deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (secondo motivo). Nel primo motivo si contestava che, in un procedimento pluripersonale, il GIP aveva rinunciato a svolgere l'interrogatorio preventivo per alcuni indagati (derogando per presunte esigenze cautelari relative ai soli coindagati Colasuonno e Annoscia) e omesso di effettuarlo nei confronti del ricorrente nonostante per costui non sussistessero le condizioni di deroga. Nel secondo motivo si contestava l'insufficienza degli elementi probatori (mancanza di contatti telefonici documentati e di riscontri su rifornimenti o pagamenti) a fondare la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto al secondo. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (udienza 15/01/2026), ha stabilito che, nei procedimenti con più indagati, se il GIP ritiene di poter applicare la misura senza previo interrogatorio ad alcuni indagati per esistenza di esigenze cautelari, deve comunque effettuare l'interrogatorio preventivo nei confronti dei coindagati per i quali non sussistono le condizioni di deroga. L'omissione del preventivo interrogatorio quando previsto dall'art. 291 co. 1‑quater integra una nullità a regime intermedio ex art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senz'altro (senza rinvio) e la Corte ha disposto l'immediata liberazione di Michele Cioce, se non detenuto per altra causa. La Corte ha inoltre disposto la comunicazione del dispositivo al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291 comma 1‑quater cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato prima di applicare una misura cautelare, salvo le ipotesi di deroga previste dall'art. 274; la Corte ha interpretato che, in procedimenti plurimi, il GIP può omettere l'interrogatorio solo per gli indagati rispetto ai quali ricorrono le specifiche condizioni di deroga, mentre per gli altri l'interrogatorio preventivo è obbligatorio.
art. 274 comma 1 lett. a), b), c) cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.) che consentono la deroga all'interrogatorio preventivo; nella vicenda la misura era fondata sull'esigenza di cui alla lett. c), ma tale esigenza non era stata ritenuta sussistente rispetto al ricorrente.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Individua la nullità a regime intermedio; la Corte ha qualificato l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando previsto dall'art. 291 co. 1‑quater, come nullità a regime intermedio deducibile anche davanti al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; in capo al ricorrente era contestata la vendita di circa 2 kg di cocaina ai coindagati.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza del tribunale del riesame nel riesame delle misure cautelari; richiamata per la procedura seguita dal Tribunale del Riesame di Bari.
art. 64 e art. 65 cod. proc. pen.
Richiamate come modalità dell'interrogatorio (informazione e verbalizzazione); l'art. 291 rinvia a tali modalità per l'interrogatorio preventivo.
art. 12 cod. proc. pen. e art. 371 comma 2 lett. b) o c) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalle Sezioni Unite nel contesto dei reati connessi o probatoriamente collegati in procedimenti plurimi, per i quali valgono regole specifiche sulla gestione delle misure cautelari e dell'interrogatorio.
art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. e art. 362 comma 1‑ter cod. proc. pen.
Ulteriori riferimenti normativi indicati come ipotesi nelle quali può ricorrere deroga all'interrogatorio preventivo (reati indicati dalla norma), citati nel ragionamento della Corte.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in merito all'obbligo di comunicare alla Procura Generale il dispositivo della Corte.
Massime di principio
- In procedimenti con più indagati, il GIP può omettere il previo interrogatorio solo per gli indagati rispetto ai quali sussistono specifiche esigenze cautelari previste dall'art. 274; per gli altri indagati l'interrogatorio preventivo ex art. 291 co. 1‑quater è obbligatorio.
- L'omissione del previgente interrogatorio, quando richiesto dall'art. 291 co. 1‑quater, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.; tale nullità può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevata d'ufficio se non eccepita nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
- Se la nullità per omesso interrogatorio sussiste, l'ordinanza cautelare può essere annullata senza rinvio e comportare l'immediata liberazione dell'indagato, salvo che permangano altre cause di detenzione.
- Difensori e giudici del riesame devono porre attenzione alla qualificazione del caso plurimo: se ci sono indagati con e senza condizioni di deroga, il GIP deve comunque assicurare l'interrogatorio preventivo per gli indagati senza deroga per evitare la nullità del provvedimento.
- La recente pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce e vincola l'interpretazione degli orientamenti contrastanti: nelle questioni sulla possibilità di posticipare l'interrogatorio nei procedimenti plurimi bisogna attenersi al principio che protegge il diritto di difesa dell'indagato che non rientra nelle ipotesi di deroga.
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