Cassazione Penale, Sentenza n. 15210/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., con riferimento anche agli artt. 81, cpv., e 55-quinquies d.lgs. n.165/2001). Il ricorrente deduce: 1) l'erronea qualificazione della società "RAP (ex AMIA) S.p.a.", interamente partecipata dal Comune di Palermo, come ente "pubblico" ai fini dell'aggravante ex art. 640, comma secondo, n.1 c.p.; sostiene che l'art. 3 del codice dei contratti pubblici è rilevante solo per quel codice e non ai fini penalistici; 2) violazione e errata applicazione degli artt. 62-bis e 131-bis c.p. e dell'art. 125 c.p.p., nonché vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la modesta modalità dell'azione, la tenuità del danno patrimoniale, la aspecificità dei precedenti e presunte manifestazioni di ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, anche per enti a struttura privatistica, l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n.1 c.p. può applicarsi quando ricorrono i requisiti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n.163/2006 (personalità giuridica; istituzione per soddisfare esigenze di interesse generale non industriale/commerciale; finanziamento maggioritario pubblico oppure controllo o nomina della maggioranza degli organi). Ha ritenuto non rilevante la doglianza sulla non applicabilità dell'art.3 del codice dei contratti a fini penalistici, in quanto esiste lineamento giurisprudenziale prevalente che assimila taluni enti privatistici a "pubblici" ai fini dell'aggravante. Sull'entità del danno, la Corte ha detto che non va valutata solo la dimensione patrimoniale ma il danno complessivo (compreso il danno d'immagine e le ricadute sull'organizzazione del servizio) e che nel caso il danno complessivo accertato era pari a 1.000 euro; ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per i precedenti e per la mancanza di elementi positivi di valutazione, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se motivata. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
La circostanza aggravante prevista dal comma secondo, n.1, può operare anche quando il soggetto offeso è un ente a struttura privatistica qualificabile come "pubblico" secondo i criteri ricavati dall'art.3 del D.Lgs. n.163/2006
art. 3, D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici)
I criteri ivi indicati (personalità giuridica; finalità di interesse generale non commerciale; finanziamento maggioritario pubblico o controllo/nomina della maggioranza degli organi) vengono adottati dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare enti privatistici come "pubblici" ai fini dell'aggravante penale
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la Corte valuta la corretta applicazione e motivazione del diniego, confermando che la valutazione incidente sui precedenti e sugli elementi di ravvedimento è un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
art. 131-bis cod. pen.
Previsione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama che la valutazione della tenuità tiene conto del danno complessivo (non solo patrimoniale) e delle ricadute organizzative e d'immagine
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella contestazione processuale relativa alla motivazione e all'applicazione delle attenuanti; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito dell'autorità giudicante quando adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ricorda che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti nella determinazione delle attenuanti
Massime di principio
- Un ente formalmente privatistico può essere considerato "pubblico" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p. se soddisfa i requisiti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n.163/2006: personalità giuridica, finalità di interesse generale non commerciale e finanziamento o controllo pubblici o nomina della maggioranza degli organi.
- Nella valutazione della "particolare tenuità del fatto" non si considera solo il danno patrimoniale: deve essere valutato il danno complessivo prodotto dall'illecito, comprese le ricadute organizzative e d'immagine e la durata/entità dell'assenza fraudolenta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato sul piano dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi è un giudizio di fatto e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi preponderanti.
- Il giudice non è tenuto a menzionare e valutare tutte le circostanze favorevoli proposte dalla difesa; è sufficiente che compaiano nella motivazione gli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
- Le questioni di qualificazione giuridica dell'ente e di apprezzamento dell'entità del danno richiedono di guardare alla sostanza (finanziamento, controllo, finalità) oltre alla forma societaria.
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