Sentenza n. 13083/2026 - Roma, Sezione 3
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo p.e.c. da parte ricorrente, in data 7 febbraio 2026, alle amministrazioni odierne resistenti, nonché per la condanna di quest’ultime, ciascuna per quanto di propria competenza, all’esibizione e alla consegna a parte ricorrente della suddetta documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la documentazione richiesta era stata resa disponibile e che l'interesse conoscitivo azionato risultava integralmente soddisfatto. Non è stata quindi esaminata la legittimità del silenzio-rigetto né il parziale rigetto dell'Università. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso e parziale rigetto dell'istanza da parte dell'Università degli Studi di Siena
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore documentale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC il 7 febbraio 2026 al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'Università degli Studi di Siena e a Cineca. Ha chiesto inoltre la condanna delle amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, all'esibizione e alla consegna della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione della controversia, poiché il proprio interesse conoscitivo era stato soddisfatto dall'adempimento dell'amministrazione alle ordinanze istruttorie rese dalla Sezione in separati giudizi.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della decisione camerale; la sentenza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La domanda di accesso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'interesse conoscitivo del ricorrente risulta integralmente soddisfatto mediante la consegna o la messa a disposizione della documentazione richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito della legittimità del silenzio-rigetto e dell'eventuale diniego parziale impugnati, quando il risultato utile perseguito con il ricorso sia stato comunque conseguito.
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