Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14629/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società committente del servizio postale chiedendo accertarsi che tra quest'ultima e l'impresa formalmente datrice intercorresse un appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla normativa sull'interposizione di manodopera, con conseguente declaratoria di costituzione diretta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente e condanna alla ricostruzione della posizione lavorativa e al pagamento delle differenze retributive. A fondamento della domanda deduceva di aver svolto, per un certo periodo, attività di fattorino/portalettere con continuità, usando mezzi, divise e strumenti riconducibili alla committente, ritirando materiale presso i suoi uffici e operando secondo direttive dei suoi superiori. In cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione delle regole su prova, non contestazione e presunzioni, sostenendo che i fatti decisivi erano incontestati, che spettasse alla committente provare il diverso titolo della prestazione, che dovesse ritenersi provata o quantomeno presumibile l'esistenza di un rapporto subordinato diretto, e che la Corte territoriale avesse errato nel pretendere la prova di un appalto formale o sostanziale tra le società. Con il secondo motivo denunciava, inoltre, un'errata percezione dei documenti di causa, in particolare dei contratti prodotti, ritenendo che essi riferissero la prestazione alla committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, per ottenere la declaratoria di rapporto diretto con il committente in ipotesi di interposizione vietata occorre allegare e provare sia il rapporto tra lavoratore e intermediario, sia l'esistenza dell'interposizione e dell'imprenditore solo apparente; pertanto era corretta la decisione di merito che aveva valorizzato il mancato accertamento di un appalto, anche solo sostanziale, tra l'impresa formale e la società committente. Ha escluso altresì la violazione delle regole sulla non contestazione e sull'onere della prova, osservando che i fatti dedotti dal ricorrente non equivalevano alla prova della messa a disposizione delle energie lavorative da parte dell'asserita interposta. Ha poi dichiarato inammissibile la censura che prospettava la riconduzione della vicenda alla disciplina della somministrazione di lavoro ex d.lgs. 276/2003, trattandosi di questione nuova non devoluta nei gradi di merito. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il preteso errore di percezione documentale non era decisivo, dato che la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di elementi, non solo sui contratti richiamati dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 1369/1960

    La fattispecie di appalto di mere prestazioni di lavoro vietato richiede la prova del rapporto tra lavoratore e intermediario e dell'interposizione fittizia; non basta la sola dimostrazione che il lavoratore abbia operato in favore del soggetto interponente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omessa pronuncia, perché la decisione è rimasta entro il perimetro della domanda proposta in tema di interposizione vietata.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo il diritto applicabile, ma non può ricostruire d'ufficio una diversa causa petendi non dedotta dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo sui fatti specificamente rilevanti e non consente di supplire alla mancata prova degli elementi costitutivi della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di libero convincimento non è fondata se il giudice di merito ha valutato correttamente il materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda resta a carico di chi li allega; non si trasferisce sulla controparte la prova del diverso titolo della prestazione se non risultano dimostrati gli elementi dell'interposizione vietata.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, che ne valuta ammissibilità, gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è insindacabile se congruamente motivato.

  • artt. 20 e ss. D.lgs. n. 276/2003

    La questione relativa alla possibile sussunzione della vicenda nella disciplina della somministrazione di lavoro è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato diretto con il committente non può essere affermata in mancanza della prova degli elementi fattuali richiesti dalla fattispecie dedotta.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'interposizione vietata di manodopera, il lavoratore che chieda la costituzione del rapporto in capo al committente deve provare non solo l'utilizzazione della propria prestazione presso il terzo, ma anche l'esistenza del rapporto con l'interposto e gli elementi dell'interposizione, non essendo sufficiente la sola allegazione della prestazione svolta in favore del committente.
  • Il principio di non contestazione non esonera la parte attrice dalla prova degli elementi costitutivi della domanda quando i fatti riconosciuti dalla controparte non integrano, da soli, la fattispecie dedotta.
  • La qualificazione della vicenda come interposizione vietata o come altra figura contrattuale non può essere mutata in cassazione se la diversa prospettazione non è stata devoluta ai giudici di merito e trattata nel thema decidendum.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, inclusa l'opportunità del ricorso alle presunzioni semplici, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • L'asserito errore percettivo su singoli documenti non comporta cassazione se la decisione di merito è sorretta da una pluralità di autonome ragioni probatorie e la decisività dell'errore non sia specificamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.