Sentenza n. 2825/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6447/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6447/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6447/2022, notificata al Ministero il 12 dicembre 2022 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 17 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.617,03, oltre agli interessi legali e alle ulteriori somme eventualmente dovute a ristoro del maggior danno derivante dalla diminuzione del valore del credito. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato per mancata impugnazione e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di decadenza previsti dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500,00, oltre accessori, contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato ai fini della disciplina del rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Richiamata per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio nell’espletamento dell’incarico commissariale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciata dal giudice ordinario quando il titolo sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per il pagamento integrale delle somme dovute e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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