Sentenza n. 1034/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 08/03/2025 e notificato in data 10.06.2025, con il quale si rigetta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; - nonché della nota del 14-08-2025 che ha di fatto rigettato l'istanza di revoca in autotutela, limitandosi ad eccepire che sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal sig. -OMISSIS- era già stato emesso il provvedimento del 08.03.2025; - nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e successivo rigetto dell'istanza di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva avviato un'attività individuale di minimercato e presentato domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, producendo documentazione relativa all'inizio dell'attività, alla partita IVA, all'iscrizione camerale e alla SCIA commerciale. La Questura aveva respinto la domanda per asserita insufficienza delle risorse economiche necessarie allo svolgimento dell'attività. Dopo la notificazione del diniego, il ricorrente aveva prodotto la dichiarazione dei redditi relativa al 2024, attestante un reddito di euro 29.232,00, e aveva chiesto la revoca in autotutela. La Questura aveva respinto tale istanza limitandosi a richiamare l'intervenuta adozione del precedente diniego. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 5, comma 5, e 26 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999, dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 394/1999, dell'art. 8 della Convenzione OIL, dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato che l'amministrazione non avesse valutato né la capacità reddituale pregressa né quella risultante dalla successiva dichiarazione dei redditi e avesse motivato il rigetto dell'autotutela con un mero rinvio al precedente provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il diniego del permesso di soggiorno sia il successivo rigetto dell'istanza di revoca in autotutela. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato la capacità reddituale del richiedente, proveniente da un permesso per lavoro subordinato, né la documentazione sopravvenuta relativa ai redditi prodotti dall'attività autonoma, pari a euro 29.232,00. L'amministrazione era tenuta a prendere in esame gli elementi sopravvenuti e a svolgere la conseguente valutazione in sede di autotutela, senza potersi limitare a richiamare il precedente diniego. L'annullamento è disposto salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della necessità di una nuova determinazione amministrativa.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parametro della valutazione amministrativa concernente il soggiorno dello straniero e gli elementi rilevanti ai fini del rilascio o rinnovo del titolo.
art. 26 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione al permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
art. 39, comma 3, d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina attuativa rilevante per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno e della prosecuzione dell'attività lavorativa.
artt. 36 e 37 d.P.R. 394/1999
Richiamati quali disposizioni regolamentari pertinenti alla disciplina del lavoro e del soggiorno dello straniero.
art. 8 Convenzione OIL
Richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della domanda di permesso di soggiorno.
art. 3 l. 241/1990
Postula l'obbligo di motivazione del provvedimento; il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione fondata sul mero richiamo al precedente diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'amministrazione deve valutare concretamente la capacità reddituale del richiedente, tenendo conto anche della sua precedente posizione lavorativa e degli elementi documentali rilevanti prodotti nel procedimento.
- Gli elementi sopravvenuti, idonei a incidere sulla valutazione dei presupposti del titolo di soggiorno, devono essere esaminati dall'amministrazione anche nell'ambito di un'istanza di autotutela; l'amministrazione non può respingere tale istanza limitandosi a richiamare l'adozione del precedente diniego.
- Il provvedimento amministrativo che omette di confrontarsi con la documentazione sopravvenuta e con la capacità reddituale documentata è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per travisamento o illogicità della valutazione.
- L'annullamento del diniego del permesso di soggiorno per omessa valutazione degli elementi reddituali non comporta il rilascio automatico del titolo, ma impone all'amministrazione una nuova determinazione, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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