Sentenza n. 514/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione prot. N. -OMISSIS-notificata in data 26.10.2022, in virtù della quale il Vice Comandante Generale Gen. C.A. – delegato per materia - ha determinato la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari dell’Appuntato in congedo -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), 865 e 1357, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 a decorrere dalla data della presente determinazione”; - nonché di qualsiasi altro atto che sia, o possa considerarsi presupposto, preordinato, connesso, antecedente e/o consequenziale dell’atto impugnato, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, in particolare: di tutti gli atti dell’inchiesta formale disposta il 30 marzo 2022 dal Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” nei confronti del ricorrente; dell’ordine di deferimento alla Commissione di disciplina che, con seduta del 15 settembre 2022, ha dichiarato il ricorrente “non meritevole di conservazione del grado” e delle inesistenti conclusioni della Commissione di citata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, unitamente agli atti dell’inchiesta formale e al deferimento alla Commissione di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione disciplinare, deducendo anzitutto violazione di legge, eccesso di potere, travisamento, erronea valutazione dei presupposti e omessa motivazione. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., e alle linee guida ministeriali che prevederebbero l’archiviazione del procedimento disciplinare in presenza di tale formula assolutoria. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di motivazione e sproporzione della perdita del grado rispetto agli addebiti. L’Amministrazione ha sostenuto l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Il procedimento penale riguardava fatti qualificati penalmente come corruzione, ma la sentenza assolutoria aveva ritenuto sussistente il fatto storico dell’accettazione e ricezione di euro 400.000 per trasportare dalla Svizzera in Italia 20 milioni di euro in contanti, escludendo tuttavia l’integrazione del reato perché il ricorrente non aveva agito nell’esercizio delle proprie funzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’assoluzione penale non impedisca di per sé la valutazione disciplinare dei medesimi fatti. Il procedimento disciplinare e quello penale perseguono finalità diverse e restano autonomi; l’Amministrazione può valutare disciplinarmente una condotta che non integri un illecito penale. Nel caso concreto, la sentenza penale aveva accertato il fatto storico, escludendo soltanto la tipicità del reato di corruzione per la mancata connessione con l’esercizio delle funzioni. L’Amministrazione ha quindi legittimamente valorizzato quel fatto sotto il profilo disciplinare, ravvisandovi un abuso della qualità di pubblico ufficiale al di fuori del servizio e una violazione dei doveri di rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare. L’art. 1393, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare conferma tale autonomia, consentendo, dopo una sopravvenuta assoluzione, non solo la modifica ma anche la conferma della sanzione disciplinare. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione: la contestazione degli addebiti, la relazione riepilogativa dell’inchiesta formale, le valutazioni della Commissione di disciplina e la determinazione impugnata indicavano le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche della sanzione, senza automatismi derivanti dal procedimento penale. La perdita del grado per rimozione disciplinare è distinta dalla perdita del grado per condanna penale: la prima consegue a un autonomo giudizio disciplinare, mentre la seconda opera come effetto vincolato della condanna penale. La valutazione della gravità dei fatti e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento. Nel caso concreto non sono emersi profili di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 653 c.p.p.
Il ricorrente lo invocava per sostenere l’efficacia preclusiva dell’assoluzione penale nel procedimento disciplinare; il TAR ha escluso che l’assoluzione impedisca automaticamente una distinta valutazione disciplinare dei fatti storici accertati.
art. 1393, comma 2, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale
La possibilità di confermare la sanzione dopo una sopravvenuta assoluzione penale dimostra l’autonomia del procedimento disciplinare e l’assenza di un automatismo caducatorio.
art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
art. 865 d.lgs. 66/2010
Disciplina la perdita del grado per rimozione quale sanzione disciplinare di stato adottata all’esito di un autonomo giudizio disciplinare.
art. 861, comma 1, lett. e), d.lgs. 66/2010
È richiamato per distinguere la perdita del grado per condanna penale da quella per rimozione disciplinare.
art. 866 d.lgs. 66/2010
Disciplina la perdita del grado per condanna penale, distinta dalla sanzione disciplinare di stato oggetto del giudizio.
art. 1357, lett. d), d.lgs. 66/2010
È indicato nella determinazione impugnata quale ulteriore base normativa della perdita del grado per rimozione disciplinare.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, anche quando entrambi riguardano i medesimi fatti; l’Amministrazione può attribuire rilevanza disciplinare a una condotta che non integri un illecito penale.
- L’assoluzione penale non impedisce ex se l’esercizio del potere disciplinare quando la sentenza abbia accertato la sussistenza del fatto storico, escludendo soltanto la tipicità penale o il collegamento del fatto con l’esercizio delle funzioni.
- La disciplina militare consente, in caso di sopravvenuta assoluzione penale nei presupposti previsti dall’art. 1393, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, sia la modifica sia la conferma della sanzione disciplinare già irrogata.
- La perdita del grado per rimozione disciplinare, adottata all’esito di un autonomo giudizio disciplinare, è distinta dalla perdita del grado conseguente a condanna penale, che opera quale effetto vincolato previsto dalla legge.
- La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
- La motivazione della sanzione disciplinare è sufficiente quando individua i fatti storici accertati, le ragioni per cui essi assumono rilievo disciplinare e il fondamento della sanzione, anche mediante recepimento delle valutazioni della Commissione di disciplina.
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