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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30615/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., per la intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'appello proposto in favore di Christian Suma avverso il provvedimento del 05/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. Il ricorrente contestava il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare dagli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza (eventualmente con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), sostenendo che la misura cautelare relativa alla detenzione per spaccio di droga "leggera" fosse decaduta e che il pericolo cautelare residuo riguardasse la detenzione di 7 grammi lordi di MDMA (quantità ritenuta di scarsa gravità, circa una dose), deducendo un vizio cumulativo della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della rinuncia intervenuta: la rinuncia formulata dal difensore comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591(1)(d).

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso: se il difensore dichiara rinuncia, la Corte non entra nel merito e dichiara il ricorso inammissibile ai sensi di art. 591 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma a favore della Cassa delle Ammende): valutare attentamente prima di rinunciare.
  • Se si vuole che la Corte valuti il merito delle esigenze cautelari è necessario non rinunciare e presentare argomentazioni probatorie chiare (es. riferimenti concreti sulla quantità di droga, finalità, contesto soggettivo) e, se opportuno, richiedere trattazione orale.
  • In casi di contestazione di quantitativi limitati di sostanza (es. pochi grammi), la difesa dovrebbe documentare la scarsa gravità del fatto e l'assenza di esigenze cautelari concrete (assenza di pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, di pericolo di fuga), non limitandosi a mere affermazioni generiche.
  • Coordinare i difensori: se vi sono più procuratori o difensori, occorre concordare la strategia processuale per evitare rinunce o atti contrastanti che possano precludere l'esame del merito da parte della Corte.

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