Ordinanza n. 396/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Disposizione n. 3 del 02 aprile 2026 del Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia - SUAP - Patrimonio - Decreto Sindacale n. 46 del 12.02.2026 (Ufficio Sindaco Via Giacomo Matteorri,23 - 84015 Nocera Superiore (SA) rif. Prot. 2025 02/04/2026 0008045) avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento e di rimozione/smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione del fabbricato (rectius, dei fabbricati) siti in Nocera Superiore via San Clemente nn. 86-88-90, del Comune di Nocera Superiore; - nonché per quanto possa occorrere del Verbale di somma urgenza redatto in data 13 dicembre 2025 dai Responsabili dell'area Urbanistica, Edilizia, SUAP e Patrimonio del Comune di Nocera Superiore acquisito al protocollo generale del Comune di Nocera Superiore con il n. 30237 del 18 dicembre 2025; - della Perizia giustificativa delle prestazioni richiesta ai sensi dell'art. 140, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della somma urgenza via San Clemente 86-88-90, a firma dei Responsabili dell'area Urbanistica, Edilizia, SUAP e Patrimonio del Comune di Nocera Superiore e in qualità di tecnico intervenuto sul posto, acquisita al protocollo n. 30798 del 23 dicembre 2025 del Comune di Nocera Superiore e gli allegati documenti; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04.02.2026 del Comune di Nocera Superiore, avente ad oggetto: “Approvazione perizia giustificativa art. 140, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., procedura di somma urgenza in data 13.12.2025 del fabbricato sito in via San Clemente nn. 86-88-90 in Nocera Superiore”, comprensiva di tutti gli allegati, pareri, relazioni istruttorie e documentazione tecnica ed economica richiamata e/o allegata alla medesima deliberazione; - del Decreto Sindacale n. 46 del 12.02.2026, del Comune di Nocera Superiore; della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2026 del Comune di Nocera Superiore, avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla procedura di somma urgenza di cui alla D.G.C. n. 34/2026”. - della Determina di accertamento somme per procedura di somma urgenza in data 13.12.2025 del fabbricato alla Via San Clemente Nn. Civ.86-88-90 in Nocera Superiore, Determinazione N. 660 del 09/04/2026, Area lavori pubblici, manutenzione strade, scuole, e verde pubblico - datore di lavoro n. 107 del 09/04/2026 del Comune di Nocera Superiore, - della Determina di impegno somme per procedura di somma urgenza in data 13.12.2025 del fabbricato alla via San Clemente nn.civ.86-88-90 in Nocera Superiore, Determinazione N. 708 del 16/04/2026, Area lavori pubblici, manutenzione strade, scuole, e verde pubblico - datore di lavoro n. 115 del 16/04/2026 del Comune di Nocera Superiore, - della Determina di liquidazione somme per procedura di somma urgenza in data 13.12.2025 del fabbricato alla via San Clemente nn.civ.86-88-90 in Nocera Superiore, Determinazione N. 747 del 21/04/2026, Area lavori pubblici, manutenzione strade, scuole, e verde pubblico - datore di lavoro n. 120 del 21/04/2026 del Comune di Nocera Superiore; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di pagamento e di rimozione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione di fabbricati, unitamente agli atti presupposti relativi a un intervento di somma urgenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione comunale del 2 aprile 2026 avente a oggetto l'ingiunzione di pagamento e la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione di fabbricati siti in Nocera Superiore. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, il verbale di somma urgenza, la perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione della perizia, il decreto sindacale, la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e le successive determinazioni comunali di accertamento, impegno e liquidazione delle somme, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel merito; è esaminata esclusivamente la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il pericolo attuale di un pregiudizio irreparabile, rilevando che l'esecuzione riguarda la rimozione di macerie derivanti da un edificio ormai demolito e che l'addebito patrimoniale è integralmente reintegrabile, mediante restituzione o altra forma di ristoro, in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. La domanda cautelare è stata quindi rigettata per difetto del periculum in mora, senza una valutazione definitiva della legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; l'ordinanza nega la misura per l'assenza di un pericolo attuale di pregiudizio irreparabile.
art. 140, comma 4, d.lgs. 36/2023
Perizia giustificativa delle prestazioni richiesta ai sensi dell'art. 140, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
La norma è richiamata quale fondamento della perizia giustificativa relativa alla procedura di somma urgenza, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina la legittimità.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000
La norma è richiamata quale base del riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio, senza specifica valutazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un ordine amministrativo presuppone la sussistenza di un pericolo attuale di pregiudizio irreparabile; tale requisito non ricorre quando l'esecuzione dell'ordine produca conseguenze integralmente reintegrabili in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- L'addebito patrimoniale derivante dall'atto impugnato, quando sia completamente reintegrabile mediante restituzione o altro ristoro in caso di esito favorevole nel merito, non integra di per sé un danno cautelarmente irreparabile.
- La demolizione già eseguita dell'edificio e la conseguente rimozione delle macerie non giustificano la sospensione cautelare dell'ordine di smaltimento se il giudice non ravvisa un pregiudizio attuale e irreversibile per il ricorrente.
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