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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15027/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Foggia) che, in due avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009, aveva ritenuto non adeguata la determinazione dei maggiori ricavi basata unicamente sui cartellini di vendita e aveva rideterminato i ricavi sulla scorta degli studi di settore; la controversia riguardava altresì la deducibilità di specifici costi (automezzi) per difetto di inerenza. In parallelo la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata di entrambi gli avvisi, ottenendo il diniego per l'avviso TVK010103128/2012. La questione procedurale centrale concerneva se l'Agenzia fosse risultata totalmente soccombente nei gradi di merito (condizione per la definizione al 5%) o parzialmente soccombente (conseguente esclusione della definizione agevolata al 5%).

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso TVK010103127/2012 per intervenuta domanda di definizione della lite (non negata). Quanto all'avviso TVK010103128/2012: ha rigettato il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata (cioè il diniego è stato confermato), ha ritenuto infondato il primo motivo di cassazione proposto dall'Agenzia (sull'insufficienza dei cartellini come prova senza richiedere un diverso metodo accertativo), ma ha accolto il secondo motivo (relativo alla errata valutazione della deducibilità dei costi per inerenza) cassando la sentenza della Commissione regionale e rinviando la causa alla Corte tributaria di secondo grado per nuovo esame anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119/2018, comma 2ter

    La definizione agevolata con pagamento del 5% è ammessa solo se l'Agenzia delle entrate è risultata totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; la parziale soccombenza esclude la definizione al 5% (va applicata misura diversa).

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Citata dalla ricorrente per sostenere la validità dei cartellini di vendita quale elemento presuntivo; la Corte ha però ritenuto che i cartellini, da soli, non avevano sufficiente precisione, concordanza e gravità probatoria senza ulteriori elementi corroboranti.

  • art. 2967 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle prove e delle presunzioni; la Corte ha valutato che la presunzione fondata sui cartellini non risultava sufficientemente fondata senza ulteriori indizi.

  • art. 109, d.P.R. n. 917/1986

    Norma sulla deducibilità dei costi in base al principio di inerenza: la Corte ha stabilito che la verifica della non inerenza di specifici costi va operata autonomamente e non può essere assorbita automaticamente dalla determinazione dei ricavi con gli studi di settore.

  • art. 12, legge n. 212/2000

    Richiamata dalla contribuente in sede di eccezione di illegittimità dell'atto; citazione contestuale alla domanda di annullamento dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma di legittimità utilizzata per i motivi di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).

Massime di principio

  • La definizione agevolata al 5% (art. 6 d.l. 119/2018) è ammessa solo quando l'Amministrazione risulti totalmente soccombente in tutti i gradi di giudizio; l'accoglimento soltanto di domande subordinate o parziali configura parziale soccombenza e impedisce la definizione al 5%.
  • I cartellini di vendita, se non supportati da ulteriori elementi probatori (es. indagini bancarie/finanziarie, fatture coerenti), possono non avere la necessaria precisione e gravità per sostenere un accertamento analitico-induttivo basato su un ricarico forfettario.
  • La determinazione dei maggiori ricavi mediante studi di settore può essere utilizzata dal giudice, ma ciò non esonera l'Amministrazione o il giudice dall'esaminare separatamente la deducibilità e l'inerenza di singoli costi: la questione della non inerenza richiede prova e motivazione specifica.
  • In caso di contestazione di costi per difetto di inerenza (art. 109 TUIR), il giudice deve valutare autonomamente la rilevanza dell'elemento probatorio riguardo ai costi, senza assorbire automaticamente tale valutazione nella rideterminazione dei ricavi.
  • La valutazione dei mezzi di prova presuntivi è di merito: il giudice deve motivare sulla idoneità degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione; se il valore probatorio è insufficiente il giudice può rimettere la decisione per ulteriore istruttoria o rideterminare il quantum sulla base di altri criteri (es. studi di settore).

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