Sentenza del 11/08/2016 n. 6602 - Comm. Trib. Prov. Milano
Reddito lavoro - Lavoratore dipendente - Spese per trasferta - Reddito occulto - Assoggettamento a Irpef - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: le somme devono essere assoggettate a IRPEF perché la loro natura effettiva prevale sulla denominazione contrattuale di rimborso spese. Il PVC formato nei confronti del datore di lavoro costituisce elemento idoneo a dimostrare che gli importi erano reddito da lavoro dipendente occultato sotto forma di rimborsi per trasferta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la tassazione IRPEF delle somme ricevute dalla cooperativa datrice di lavoro, sostenendo che si trattasse di rimborsi per trasferte previsti dal contratto di lavoro e non di reddito imponibile. Tuttavia, dal processo verbale di constatazione (PVC) redatto nei confronti del datore di lavoro risultava che tali importi, al di là della qualificazione formale, costituivano in realtà emolumenti corrisposti per il lavoro dipendente.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi di lavoro dipendente
Le somme corrisposte dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro dipendente sono imponibili, salvo che ricorrano effettivamente i presupposti per l'esclusione o il diverso trattamento previsto per i rimborsi di trasferta.
Disciplina fiscale dei rimborsi per trasferta
La qualificazione contrattuale come rimborso per trasferta non è decisiva: occorre verificare la natura reale delle somme e la loro effettiva correlazione a spese di trasferta documentate e genuine.
Processo verbale di constatazione (PVC)
Le risultanze del PVC redatto nei confronti del datore di lavoro possono essere utilizzate per accertare, anche nei confronti del lavoratore, la reale natura delle somme percepite.
Massime di principio
- In materia tributaria prevale la natura effettiva delle somme sulla loro denominazione formale nel contratto o nei documenti paga.
- Un importo qualificato come rimborso trasferta è escluso o agevolato fiscalmente solo se corrisponde realmente a una trasferta e a spese documentabili secondo la disciplina applicabile.
- Le risultanze di un controllo fiscale effettuato presso il datore di lavoro possono fondare l'accertamento del reddito del dipendente, soprattutto quando evidenziano una prassi di occultamento di emolumenti.
- Il contribuente che contesta la tassazione deve dimostrare concretamente la natura di rimborso delle somme, la loro riferibilità a trasferte effettive e, ove richiesto, l'entità delle spese sostenute.
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