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Sentenza

Sentenza n. 1472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 12490/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del bando per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di 28 anni, nonché la domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, che aveva già compiuto 34 anni alla data del bando, ha impugnato la sentenza del TAR deducendo tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione del principio nazionale ed europeo di non discriminazione in ragione dell’età, sostenendo che il limite di 28 anni non fosse giustificato da esigenze effettive connesse alle mansioni e che la propria idoneità fisica avrebbe potuto essere verificata mediante le prove concorsuali. Ha inoltre contestato la diversa disciplina prevista per appartenenti alla Polizia di Stato e per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. Con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando, eccesso di potere, disparità di trattamento e sviamento, sostenendo che le funzioni del vice ispettore fossero prevalentemente di coordinamento e non richiedessero capacità fisiche particolarmente elevate; ha invocato la direttiva 2000/78/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti di età per gli impieghi pubblici. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale e di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., precedenti conformi della stessa Sezione, ritenendo non sussistenti ragioni per discostarsene. Il limite di 28 anni è stato ritenuto ragionevole e proporzionato alle prevalenti funzioni operative dei vice ispettori, consistenti in compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e attività investigativa, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 335/1982. Il requisito anagrafico persegue anche l’obiettivo di garantire il mantenimento delle capacità fisiche per un congruo periodo prima del pensionamento e di consentire una razionale programmazione del personale. Le prove fisiche concorsuali non rendono superfluo il limite di età, poiché attestano l’idoneità al momento della selezione, mentre il requisito anagrafico mira a preservare nel tempo la capacità di svolgere attività operative. Le differenze rispetto ai limiti previsti per altri ruoli o per il personale già appartenente alla Polizia di Stato e all’Amministrazione civile dell’Interno sono state ritenute giustificate dalla diversa natura delle funzioni, dall’esperienza già maturata e dalla posizione previdenziale degli interessati. Il richiamo alla sentenza CGUE C-304/21 è stato giudicato non pertinente, poiché riguardava un impiego interamente amministrativo e privo di compiti operativi. È stata esclusa anche la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale, per manifesta infondatezza e per la possibilità di un’interpretazione conforme, nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ricorrendo l’ipotesi dell’atto chiaro e risultando la questione già risolta dalla giurisprudenza unionale. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’appellante, avendo 34 anni alla data del bando, non avrebbe comunque potuto beneficiare di un eventuale limite massimo di 30 anni. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Consente una motivazione mediante sintetico richiamo a precedenti conformi quando il giudice non ravvisi ragioni per discostarsene.

  • art. 3, comma 1, lett. d), D.C.P. 23 dicembre 2020

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede, nel bando, l’esclusione dal concorso per chi abbia superato il limite anagrafico di 28 anni.

  • art. 26 d.P.R. 335/1982

    gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa

    Dimostra la natura operativa delle funzioni degli ispettori e dei vice ispettori, giustificando il requisito anagrafico collegato alle capacità fisiche.

  • d.lgs. 216/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attua la direttiva 2000/78/CE e tutela il principio di non discriminazione in base all’età nell’accesso al lavoro, salvando le disposizioni concernenti sicurezza pubblica, ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute.

  • art. 3, comma 2, lett. c), d.lgs. 216/2003

    sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute

    Esclude dall’ambito della disciplina antidiscriminatoria le disposizioni vigenti giustificate dalle esigenze indicate.

  • art. 3, comma 6, l. 127/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Esclude in via generale i limiti di età nei concorsi pubblici, ammettendo deroghe per esigenze connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità amministrative.

  • D.M. 13 luglio 2018, n. 103

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fissa, per l’accesso ai ruoli operativi della Polizia di Stato, il limite anagrafico di 28 anni per gli allievi ispettori.

  • art. 23 l. 87/1953

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiede, per sollevare una questione di legittimità costituzionale, la rilevanza e la non manifesta infondatezza; tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 267, paragrafo 3, TFUE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’obbligo di rinvio pregiudiziale viene escluso quando la questione non è rilevante, è già stata interpretata dalla Corte o ricorre la teoria dell’atto chiaro.

  • art. 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente differenze di trattamento fondate su una caratteristica collegata all’età quando essa costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle funzioni.

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente differenze di trattamento basate sull’età quando obiettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e attuate con mezzi appropriati e necessari.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È indicato quale fonte del principio europeo di non discriminazione.

Massime di principio

  • Un limite massimo di età per l’accesso ai ruoli operativi della Polizia di Stato non viola il principio di non discriminazione quando è collegato alla necessità di assicurare capacità fisiche adeguate allo svolgimento delle funzioni ordinarie e al mantenimento di tali capacità per un congruo periodo di servizio prima del pensionamento.
  • Per valutare la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE di un limite anagrafico applicato al reclutamento nelle forze di polizia, occorre verificare in concreto se le funzioni proprie del ruolo siano essenzialmente operative o esecutive e richiedano particolari capacità fisiche quale requisito essenziale e determinante.
  • Le prove fisiche concorsuali e il limite anagrafico perseguono finalità diverse: le prime verificano l’idoneità fisica attuale del candidato, mentre il secondo può essere diretto a garantire la permanenza nel tempo delle capacità necessarie allo svolgimento del servizio operativo e a consentire una razionale programmazione del personale.
  • La ragionevolezza dei limiti anagrafici non richiede uniformità assoluta tra ruoli o categorie diverse, ma coerenza e proporzionalità rispetto alle specifiche funzioni, all’esperienza già maturata e alla posizione organizzativa e previdenziale dei destinatari.
  • Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è già stata risolta da una giurisprudenza unionale consolidata e l’interpretazione del diritto dell’Unione risulta evidente secondo la teoria dell’atto chiaro.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciAppelloRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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