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Ordinanza

Ordinanza n. 1144/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso e liquidato le spese di lite senza precisare che il pagamento doveva essere effettuato in favore dell'Erario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'ordinanza riguarda un'istanza di correzione di errore materiale e di liquidazione del compenso spettante al difensore per il gratuito patrocinio. La sentenza precedentemente emessa aveva accolto il ricorso e condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, in favore del ricorrente. Poiché il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio, il dispositivo non aveva indicato che la liquidazione delle spese doveva essere corrisposta all'Erario. Il difensore ha inoltre richiesto la liquidazione degli onorari e delle spese per l'attività prestata nel giudizio.

La decisione

Il TAR ha rilevato d'ufficio l'esistenza dell'errore materiale nel dispositivo della precedente sentenza e ne ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., precisando che la somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, liquidata a titolo di spese di lite, deve essere corrisposta all'Erario in ragione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore, per l'attività svolta in regime di gratuito patrocinio, euro 1.806,50, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. La correzione non incide sull'accoglimento del ricorso già disposto con la sentenza precedente.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento giurisdizionale; il TAR lo ha applicato per precisare la destinazione all'Erario delle spese liquidate nella precedente sentenza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede le annotazioni di competenza della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti

    Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo; il TAR ne ha tenuto conto liquidando euro 1.806,50.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'eventuale omessa indicazione che il pagamento deve essere effettuato all'Erario costituisce errore materiale correggibile d'ufficio ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenendo conto dell'impegno professionale e applicando il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
  • La correzione dell'errore materiale può precisare la destinazione delle spese processuali all'Erario senza modificare il contenuto decisorio sostanziale della sentenza, compreso l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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