Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un titolare di ditta individuale operante nel commercio al dettaglio di calzature. Il creditore istante aveva chiesto la dichiarazione di fallimento; l'imprenditore si era opposto deducendo di non superare le soglie dimensionali di fallibilità, richiamando la propria contabilità semplificata e la documentazione fiscale e bancaria prodotta. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento e la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che la documentazione depositata non consentisse di accertare il mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall. e dell'art. 2424 c.c. nonché la nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello: sosteneva che dal quadro RG del modello Redditi fosse possibile ricostruire anche l'attivo patrimoniale, che la documentazione allegata dimostrasse un indebitamento complessivo, che la Corte territoriale avesse trascurato bilancio, estratti conto e il fatto che l'impresa fosse inattiva; in sostanza lamentava una errata valutazione della prova documentale e l'applicazione di criteri non adeguati a una piccola impresa in contabilità semplificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e nullità della motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e intelligibile, valutando la documentazione prodotta rispetto alle soglie di fallibilità e concludendo che il debitore non aveva assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento di tali soglie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità da rifondere allo Stato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della società creditrice rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l.fall.
l'onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali grava sul debitore, perché la fallibilità dell'imprenditore commerciale è la regola e la non fallibilità l'eccezione.
art. 15, comma 4, l.fall.
bilanci degli ultimi tre esercizi
i bilanci costituiscono prova privilegiata della non fallibilità, ma non hanno valore di prova legale e restano valutabili dal giudice di merito secondo prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è utilizzabile per ottenere un riesame del merito sotto veste di violazione di legge quando la censura investe in realtà la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione può configurarsi solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza o errore valutativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile la mera contraddittorietà della motivazione.
art. 116 c.p.c.
le prove documentali non legali sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
la violazione è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante o apparente, non quando sia semplicemente non condivisa.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
le spese del giudizio di legittimità, nel caso deciso, vanno rimborsate allo Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali che escludono la fallibilità incombe sul debitore.
- I bilanci e la documentazione fiscale sono elementi probatori rilevanti e privilegiati, ma non costituiscono prova legale; il giudice di merito ne valuta attendibilità e completezza secondo prudente apprezzamento.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o motivazione apparente in una richiesta di nuovo esame del compendio istruttorio e di diversa ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- Una motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se il ragionamento è intelligibile e copre i punti decisivi, il motivo è infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →