Sentenza n. 497/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 maggio 2025, notificato in pari data, di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato -OMISSIS- rilasciato il 18 luglio 2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Firenze a favore di -OMISSIS-i a seguito della domanda presentata da -OMISSIS-s.r.l.s.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato a seguito della domanda del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, fondata sull’esistenza di un decreto di espulsione del 21 maggio 2010 e sulla ritenuta mancata prova dell’allontanamento dal territorio nazionale per almeno cinque anni, con conseguente permanenza dell’effetto ostativo al reingresso e al mantenimento del nulla-osta. Deduceva che il divieto di reingresso aveva ormai cessato di produrre effetti, essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni dall’espulsione eseguita il 12 aprile 2012 e dal successivo allontanamento intervenuto nel 2012. A sostegno produceva, tra l’altro, documentazione relativa all’assenza di segnalazioni nel SIS, certificati di residenza e di proprietà rilasciati da autorità albanesi, risultanze concernenti respingimenti alla frontiera nel gennaio 2017 e documentazione dalla quale emergeva l’esecuzione dell’espulsione. Contestava il parere negativo della Questura, che aveva ritenuto non dimostrata la data effettiva di uscita dall’Italia. L’Amministrazione sosteneva invece che non fosse provata la permanenza del ricorrente fuori dal territorio nazionale per un periodo superiore a cinque anni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla-osta. Ha ricostruito la sequenza dei fatti, rilevando l’esecuzione dell’espulsione nel 2012, la condanna per violazione del divieto di reingresso, la successiva sentenza di non doversi procedere per avvenuta espulsione, i respingimenti alla frontiera nel 2017, la residenza in Albania dal 2012 al 2017 e l’assenza di segnalazioni nel SIS. Pur riconoscendo che gli elementi non fornivano una prova diretta e completamente univoca dell’assenza dall’Italia per cinque anni, il Collegio ha ritenuto che raggiungessero il livello della verosimiglianza e della probabilità (“più probabile che non”). La documentazione era inoltre già nella disponibilità dell’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto. A fronte di tali elementi, l’Amministrazione non aveva dimostrato la permanenza del ricorrente in Italia nel periodo rilevante né aveva specificamente contestato le risultanze documentali. Il provvedimento è stato quindi ritenuto fondato su fatti non provati e contraddetti dagli elementi acquisiti, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
La violazione del divieto di reingresso conseguente all’espulsione costituisce il presupposto della vicenda penale e dell’ulteriore espulsione considerata nel giudizio.
art. 13, comma 14, d.lgs. 286/1998
il divieto di reingresso ... opera ... per un periodo non superiore a cinque anni
Il divieto di reingresso non può operare oltre il periodo massimo previsto dalla legge; la sua efficacia ostativa dipende dalla verifica dell’effettivo decorso del periodo rilevante.
art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla sentenza di non doversi procedere adottata dopo la comunicazione dell’avvenuta esecuzione del nuovo ordine di espulsione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione specifica da parte dell’Amministrazione del contenuto della sentenza penale riferito dal ricorrente ha consentito al Collegio di ritenere provata tale circostanza.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla-osta al lavoro subordinato è fondata sulla permanenza dell’effetto ostativo derivante da un’espulsione, l’Amministrazione deve accertare e motivare in modo concreto la mancata cessazione del divieto di reingresso, verificando il decorso del periodo massimo previsto dalla legge.
- La revoca di un nulla-osta è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda sulla presunta permanenza dello straniero sul territorio nazionale in un determinato periodo, senza che tale fatto sia provato dall’Amministrazione e nonostante la disponibilità di elementi documentali contrari prodotti dall’interessato.
- Nel giudizio amministrativo, una pluralità di elementi convergenti — quali documenti relativi alla residenza all’estero, respingimenti alla frontiera, esecuzione dell’espulsione e assenza di segnalazioni nei sistemi informativi — può raggiungere la soglia della verosimiglianza e della probabilità richiesta per la ricostruzione del fatto controverso, anche in mancanza di una prova diretta e univoca.
- L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare l’assenza di prova della data esatta di uscita dal territorio nazionale quando gli elementi prodotti dall’interessato rendono più probabile l’assenza protratta all’estero e non vengono specificamente contestati né adeguatamente smentiti.
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