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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25829/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze perchè il giudice, nell'applicare la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., avrebbe omesso di disporre la sospensione della patente di guida, conseguenza che il Procuratore riteneva obbligatoria in relazione al reato contestato (art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata, con deposito contestuale della motivazione, è stata emessa e notificata il 3 novembre 2022; il termine per proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. è di quindici giorni e il ricorso è stato depositato soltanto il 29 novembre 2022. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito della censura sulla omissione della sospensione della patente e ha rigettato il ricorso come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Strumento di applicazione della pena su richiesta delle parti (accordo); nella vicenda è stato il titolo giuridico su cui il Tribunale ha inflitto la pena concordata (14 giorni di arresto e 1.400 euro di ammenda).

  • art. 186, comma 1, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; dal testo della sentenza emerge la tesi del Procuratore secondo cui dalla condanna per tale norma consegue obbligatoriamente la sospensione della patente (censura proposta ma non esaminata per ragioni procedurali).

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per impugnare la sentenza quando la motivazione è depositata contestualmente: il termine di quindici giorni decorre dal deposito e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, principio applicato dalla Corte nel decidere.

Massime di principio

  • I ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere proposti nei termini di legge: se la motivazione è depositata contestualmente alla sentenza, il termine è di 15 giorni ex art. 585 c.p.p.; la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata impugnazione tempestiva di una sentenza impedisce alla Corte di esaminare censure di merito (anche se riguardano omissioni di misure obbligatorie come la sospensione della patente).
  • Quando si ritiene che il giudice di merito abbia omesso di applicare una conseguenza obbligatoria prevista dalla legge (es. misure accessorie previste dal Codice della Strada), è necessario proporre impugnazione nei termini per non perdere la possibilità di ottenere rettifica.
  • L'accordo ex art. 444 c.p.p. consente l'applicazione immediata della pena concordata, ma non esonera dall'obbligo di applicare le misure previste dalla legge; tuttavia tale questione può essere valutata solo se sollevata tempestivamente con impugnazione valida.

Testo integrale

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