Ordinanza n. 239/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determina della Provincia di Pistoia – stazione unica appaltante n. 272 del 12.03.2026, avente ad oggetto “PNRR M.2 C.1 I.2.1 - Next generation EU. Intervento 2 - lavori di efficientamento energetico condizionamento della platea dell’edificio principale per il MEFIT Mercato dei Fiori della Toscana CUP C35C24001690005. Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara e aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione immediatamente efficace in favore di CITEP soc. coop.; - di tutti i verbali di gara, in parte qua, e di qualsivoglia altro atto e provvedimento di gara presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati in via principale, ancorché sconosciuto; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della procedura; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con CITEP soc. coop.; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità dell’Amministrazione resistente che si quantifica nella misura dell’utile, oltre ai danni da perdita di chance e al danno curriculare e di immagine;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto PNRR in favore di CITEP soc. coop., unitamente agli atti e verbali di gara connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione di una procedura per lavori di efficientamento energetico finanziata con risorse PNRR, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per perdita dell'utile, perdita di chance, danno curriculare e danno di immagine. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato notificato alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, qualificate dalla legge come parti necessarie del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. La ricorrente deve notificare il ricorso, insieme alla copia conforme dell'ordinanza, alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR indicate dall'art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza; la prova delle notificazioni deve essere depositata entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per notificare. Il giudice ha inoltre precisato che, trattandosi di controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto finanziato con risorse PNRR, trova applicazione l'art. 125 c.p.a., richiamato dall'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021: fuori dai casi di cui agli artt. 121 e 123 c.p.a., la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e l'eventuale risarcimento è soltanto per equivalente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR
Le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie nei giudizi disciplinati dalla disposizione; la loro mancata evocazione impone l'integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, stabilendo modalità e termini per la notificazione e il successivo deposito.
art. 48, comma 4, d.l. 77/2021, convertito
Il richiamo contenuto nella disposizione rende applicabile l'art. 125 c.p.a. alle controversie sull'aggiudicazione di appalti finanziati con risorse PNRR.
art. 125, comma 3, c.p.a.
Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
Per gli appalti PNRR, fuori dai casi disciplinati dagli artt. 121 e 123 c.p.a., l'eventuale sospensione o annullamento dell'affidamento non determina la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento può essere riconosciuto soltanto per equivalente.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda cautelare, ma l'ordinanza non decide sulla sospensione richiesta.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad appalti finanziati con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR sono parti necessarie; se non sono state evocate, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita dalla parte ricorrente mediante notificazione del ricorso e della copia conforme dell'ordinanza alle amministrazioni necessarie entro il termine assegnato dal giudice, con successivo deposito della prova delle notificazioni entro il termine stabilito.
- Nelle controversie sull'aggiudicazione di appalti finanziati con risorse PNRR, trova applicazione l'art. 125 c.p.a.; fuori dai casi degli artt. 121 e 123 c.p.a., la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e l'eventuale risarcimento è riconoscibile solo per equivalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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