Cassazione Penale, Sentenza n. 47314/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di diffamazione: aveva pubblicato su Facebook lo stralcio di una lettera di messa in mora inviatale da Francesco Bravi e vi aveva aggiunto un post offensivo e denigratorio. Il ricorso in cassazione sollevava due censure: (i) omissione nella valutazione della prescrizione del reato, che la difesa riteneva già intervenuta prima della sentenza impugnata; (ii) vizio di motivazione per mancata valutazione della causa di non punibilità invocata (stato d'ira/ provocazione) ai sensi dell'art. 599, comma secondo, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere infondato e per consistere in censure di merito non proponibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse adeguatamente motivato la conferma della condanna, valorizzando le risultanze istruttorie che dimostravano la valenza diffamatoria delle espressioni, il contesto, le modalità di divulgazione e lo scopo di esporre la parte offesa al "pubblico ludibrio". Quanto alla causa di non punibilità per provocazione, la Cassazione ha condiviso la valutazione che mancava la contiguità temporale necessaria (la lettera era stata ricevuta tempo addietro rispetto al post diffamatorio). Sulla prescrizione, è stato calcolato il termine massimo (art. 595 commi 1 e 3) e gli effetti di sospensione (art. 159), individuando la scadenza al 03/05/2021, successiva alla sentenza impugnata del 09/04/2021; inoltre, poiché il ricorso è inammissibile la Corte non ha rilevato d'ufficio una eventuale prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in verifica (art. 129 c.p.p.). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure proposte infondate o inammissibili poiché configuravano riesame del merito o una lettura alternativa dei fatti.
art. 599, comma secondo, cod. pen.
Norma che prevede la causa di non punibilità per reazione ad un fatto ingiusto (provocazione) purché la reazione sia immediata; la Corte ha interpretato l'immediatezza in senso relativo ma comunque richiedente una contiguità temporale concreta, assente nel caso di specie.
art. 595, commi primo e terzo, cod. pen.
Norme che disciplinano il delitto contestato (diffamazione) e il relativo termine di prescrizione; la Corte ha usato tali commi per determinare il termine massimo di prescrizione rilevante al caso.
art. 159, cod. pen.
Norma che disciplina gli effetti della sospensione dei termini processuali; applicata per aggiungere al termine di prescrizione il periodo di sospensione determinato dalla richiesta di rinvio formulata dalla difesa.
art. 129, cod. proc. pen.
Norma che limita la facoltà del giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione quando questa è intervenuta dopo la pronuncia in verifica; la Corte ha richiamato tale principio per escludere la declaratoria di prescrizione successiva alla sentenza impugnata.
art. 606, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese); la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili.
- La causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2) richiede "immediatezza" intesa in senso relativo: deve sussistere una contiguità temporale reale tra l'atto provocatorio e la reazione, salvo che la situazione concreta giustifichi una reazione non istantanea.
- La pubblicazione su social network di contenuti riproducenti comunicazioni private, accompagnata da espressioni offensive e con lo scopo di esporre la vittima al ludibrio pubblico, può integrare il delitto di diffamazione, aggravando la gravità della condotta per le modalità e l'ampia diffusione.
- Il calcolo della prescrizione richiede di considerare il termine previsto per il reato e di aggiungervi eventuali periodi di sospensione (es. per rinvii processuali); se la prescrizione matura dopo la sentenza impugnata e il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice della legittimità non la può rilevare d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto va valutata la fondatezza dei motivi e l'idoneità degli stessi a sollevare questioni di diritto rilevanti in Cassazione.
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