Cassazione Penale, Sentenza n. 12584/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva affermato la responsabilità penale per il reato previsto dagli artt. 81 cpv, 99, co. 4 c.p. e 95 DPR n.115/2002. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per aver considerato la dichiarazione dei redditi 2013 invece di quella 2012 ai fini dell'art. 76 DPR n.115/2002 (questione rilevante per la determinazione del requisito reddituale/patrocinio a spese dello Stato). Secondo motivo: vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la questione relativa alla nozione di "ultima dichiarazione dei redditi" ai sensi dell'art. 76 DPR n.115/2002 fosse oggetto di contrasto giurisprudenziale recente e dunque il primo motivo non poteva essere dichiarato manifestamente infondato. Tuttavia, intervenuta la prescrizione dei reati (fatti del 12/06/2014), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 81 codice penale
Norma citata come parte della descrizione del reato contestato; la Corte non è intervenuta nel merito definitivo sulla responsabilità dato che il procedimento si è estinto per prescrizione.
art. 99, co. 4 codice penale
Norma richiamata nell'imputazione; la decisione di annullamento è avvenuta per estinzione del reato e non per un esame definitivo sull'applicazione della norma.
art. 95 DPR n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al reato contestato (disciplinante specifiche violazioni amministrative/penali nell'ambito dell'oggetto del DPR), ma non analizzata nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione.
art. 76 DPR n. 115/2002
Norma centrale nella controversia: riguarda la nozione di "ultima dichiarazione dei redditi" ai fini del patrocinio a spese dello Stato/valutazione reddituale. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione della locuzione sia oggetto di dubbio giurisprudenziale, e dunque il motivo di ricorso non è manifestamente infondato.
Massime di principio
- Quando la giurisprudenza è contrastante su una norma (es. definizione di "ultima dichiarazione dei redditi"), un motivo di ricorso non può essere dichiarato manifestamente infondato solo per tale contrasto: il giudice di legittimità può ritenere necessario un esame nel merito.
- Se, nel corso del procedimento di cassazione, interviene la prescrizione dei reati contestati, il giudice della cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se non si è pronunciato pienamente sul merito delle questioni dedotte.
- Nelle istanze che riguardano il patrocinio a spese dello Stato o valutazioni reddituali, la circostanza che la dichiarazione dei redditi indicata non sia ancora stata materialmente presentata al momento dell'istanza può comunque essere rilevante se il ricorrente vi ha fatto espresso riferimento; la valutazione rimane però sensibile all'interpretazione della normativa e alla prassi giurisprudenziale.
- La presenza di un vizio di motivazione relativo all'elemento oggettivo del reato va valutata concretamente: se la prescrizione estingue il reato prima della decisione nel merito, la pronuncia sull'elemento oggettivo può rimanere inattuata.
- È importante monitorare i termini di prescrizione durante tutte le fasi del giudizio: la loro maturazione determina conseguenze decisive (estinzione del reato) anche quando permangano questioni di diritto non risolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →