Tribunale, Ordinanza T-69/24
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 14 November 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark puma acoustics – Earlier EU figurative mark PUMA – Relative ground for refusal – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-69/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge in via manifesta il ricorso di Puma SE contro la decisione della seconda istanza EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’opposizione al marchio puma acoustics. Pur riconoscendo l’elevatissima notorietà del marchio anteriore PUMA e l’alta somiglianza dei segni, il Tribunale esclude il nesso tra i marchi perché i prodotti/servizi appartengono a settori di mercato radicalmente diversi e si rivolgono a pubblici differenti. In assenza di tale nesso, non può configurarsi né indebito vantaggio né pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
Marchio UE: opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 rigettata per assenza di un nesso mentale tra il segno contestato per materiali/servizi tecnici e il marchio anteriore PUMA, nonostante l’elevata notorietà di quest’ultimo.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, la forte notorietà del marchio anteriore PUMA basti da sola a fondare un nesso tra i segni anche quando i prodotti/servizi sono destinati a pubblici diversi e appartengono a mercati radicalmente distinti; e, in caso negativo, se la mancanza di tale nesso escluda anche il rischio di indebito vantaggio o di pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, la notorietà molto elevata del marchio anteriore non consente di presumere automaticamente l’esistenza di un nesso nella mente del pubblico tra il marchio anteriore e il segno successivo: tale nesso va accertato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori del caso, inclusi la natura e la distanza dei prodotti o servizi, il pubblico di riferimento e il contesto commerciale. Se, nonostante la somiglianza dei segni e la notorietà del marchio anteriore, i prodotti/servizi appartengono a mercati completamente diversi, sono rivolti a pubblici sostanzialmente distinti e non emergono elementi concreti di collegamento o cooperazione, l’opposizione va respinta; in assenza del nesso, non può sussistere neppure il rischio di indebito vantaggio o di pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE: opposizione PUMA e assenza di nesso tra i segni
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea resa nel quadro di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione. Il caso riguarda il conflitto tra il marchio anteriore notorio PUMA e il segno figurativo richiesto da Puma Srl per prodotti e servizi di isolamento acustico, costruzione e progettazione.
Fatti e procedimento amministrativo
Puma Srl aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per beni e servizi delle classi 17 e 42, relativi in particolare a schermi acustici, materiali per l’isolamento e servizi di progettazione e consulenza in materia di interni e pianificazione di ambienti. Puma SE ha proposto opposizione invocando il proprio marchio figurativo anteriore PUMA, registrato per abbigliamento, calzature e copricapi, del quale era rivendicata la notorietà.
La Divisione di opposizione aveva respinto in parte l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando l’assenza di un nesso tra i segni considerati i mercati molto diversi, i pubblici differenti e la mancanza di elementi idonei a dimostrare un indebito vantaggio o un pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore.
Normativa rilevante
La questione è stata esaminata alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 263 TFUE come base del ricorso di annullamento e gli articoli 126 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, rispettivamente per la decisione con ordinanza motivata in caso di manifesta infondatezza e per la ripartizione delle spese.
Quadro giuridico dell’articolo 8, paragrafo 5
Il Tribunale ricorda che la tutela rafforzata del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, presuppone condizioni cumulative:
- registrazione del marchio anteriore;
- identità o somiglianza tra i segni;
- notorietà del marchio anteriore nell’Unione;
- uso senza giusto motivo del segno posteriore idoneo a trarre indebito vantaggio o a recare pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.
La Corte precisa che i tre tipi di pregiudizio evocati dalla norma presuppongono, in ogni caso, un certo grado di somiglianza tale da far sì che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni, pur senza confonderli.
Analisi del Tribunale sul nesso tra i segni
Il Tribunale non contesta le premesse della Commissione di ricorso: il pubblico pertinente per i prodotti e servizi richiesti è composto principalmente da professionisti e imprese dei settori costruzione e ingegneria acustica, con livello di attenzione superiore alla media; il pubblico del marchio anteriore è invece il grande pubblico, in particolare consumatori interessati alla moda e allo sport, con attenzione media. Inoltre, la reputazione del marchio PUMA è stata riconosciuta come molto elevata nell’Unione, soprattutto in Germania e Italia, e i segni presentano una forte somiglianza visiva, fonetica e identità concettuale.
Tuttavia, il Tribunale conferma che ciò non basta. La valutazione del nesso deve essere globale e dipende anche da:
- natura dei beni e servizi;
- grado di vicinanza o distanza tra i mercati;
- pubblico di riferimento;
- forza della reputazione del marchio anteriore;
- distintività del marchio anteriore;
- eventuale rischio di confusione.
Nel caso concreto, i prodotti e servizi del marchio richiesto appartengono a un settore tecnico-specialistico, distribuito tramite canali industriali e business-to-business, regolato da standard specifici in materia di isolamento, sicurezza e costruzione. I prodotti del marchio PUMA, invece, appartengono al settore moda-sportivo, rivolto al pubblico generale e distribuito tramite canali retail ed e-commerce. Secondo il Tribunale, il mercato tecnico dell’acustica e delle costruzioni non ha alcun punto di contatto reale con quello dell’abbigliamento sportivo e fashion.
Il Tribunale aggiunge che:
- l’eventuale sovrapposizione parziale dei pubblici non è sufficiente, da sola, a fondare il nesso;
- non è una prassi commerciale comune la cooperazione tra marchi in settori tanto diversi;
- la ricorrente non ha prodotto prove concrete di accordi di collaborazione o di licenza rilevanti;
- l’alta notorietà del marchio anteriore non equivale a protezione assoluta per qualsiasi categoria di prodotti o servizi.
Esclusione del pregiudizio e dell’indebito vantaggio
Poiché manca il nesso mentale tra i segni, viene meno anche il presupposto per ravvisare un indebito vantaggio o un pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio PUMA. Il Tribunale afferma che, in assenza di quel collegamento preliminare, l’uso del marchio richiesto non può essere considerato idoneo a sfruttare o danneggiare il marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5.
Decisione e spese
Il ricorso è quindi respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, senza necessità di ulteriori atti istruttori e senza esaminare la ricevibilità di alcuni allegati. Quanto alle spese, Puma SE è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Puma Srl; EUIPO sopporta le proprie spese poiché non vi è stata udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.
Principio affermato
La notorietà molto elevata di un marchio anteriore non comporta una tutela automatica contro qualsiasi segno successivo simile: per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 occorre comunque dimostrare, globalmente e in concreto, che il pubblico pertinente stabilisce un nesso tra i segni. Se i prodotti e servizi sono destinati a mercati radicalmente diversi e a pubblici distinti, e non emergono elementi concreti di collegamento commerciale, l’opposizione deve essere respinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-394/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-646/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-781/22
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-47/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-197/23
- Sentenza · 14 nov 2024Corte di giustizia, Sentenza C-230/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →