Ordinanza n. 3475/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delibera n. 9141 del 14 maggio 2026, pubblicata il 15 maggio 2026 sul sito intranet del C.M.M. con la quale il Plenum del Consiglio della Magistratura Militare ha nominato il dott. Marco DE PAOLIS, a sua domanda, Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di nomina, a domanda, del Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, unitamente alla circolare applicativa del Consiglio della Magistratura Militare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Plenum del Consiglio della Magistratura Militare ha nominato un controinteressato Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha dedotto la possibile illegittimità della delibera e della circolare del Consiglio della Magistratura Militare per violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 160/2006, degli artt. 52 e 72 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 105 e 108 Cost., sotto i profili della violazione dei principi di legalità, della riserva di legge e della gerarchia delle fonti. In particolare, ha sostenuto che il limite di età previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 160/2006 per il conferimento delle funzioni direttive ai magistrati ordinari dovrebbe estendersi ex lege ai magistrati militari, nei limiti in cui la disposizione risulti applicabile ai sensi dell'art. 52 del codice dell'ordinamento militare. La questione riguarda quindi la distinzione tra l'applicabilità della disciplina primaria e la sua eventuale derogabilità da parte del Consiglio della Magistratura Militare.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare con una sospensione o con un rigetto espresso. Ha ritenuto che il ricorso meriti seria considerazione, in particolare quanto alla censura relativa alla possibile estensione ai magistrati militari del limite di età previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 160/2006 per il conferimento delle funzioni direttive ai magistrati ordinari. Il Collegio ha precisato che la valutazione sull'applicabilità della disposizione spetta al Consiglio della Magistratura Militare, ma deve essere distinta dalla derogabilità della norma primaria, trattandosi di materia relativa all'ordinamento della magistratura militare coperta da riserva di legge ai sensi dell'art. 108, comma 1, Cost. Considerata la rilevanza dei temi e l'inadeguatezza di una soluzione meramente provvisoria in sede cautelare, il TAR ha disposto la trattazione sollecita nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la pubblica udienza del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 160/2006
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati
Il limite di età previsto per il conferimento delle funzioni direttive ai magistrati ordinari potrebbe essere applicabile ex lege anche ai magistrati militari, nei limiti stabiliti dalla disciplina sull'applicabilità delle norme.
art. 52 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale fondamento della possibile applicabilità ai magistrati militari della disciplina prevista per i magistrati ordinari.
art. 72 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato dal ricorrente quale parametro normativo della censura sulla disciplina delle funzioni e dell'ordinamento dei magistrati militari.
art. 105 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della censura relativa all'ordinamento e alle funzioni della magistratura.
art. 108, comma 1, Cost.
La materia dell'ordinamento della magistratura militare è coperta da riserva di legge; tale riserva impone di distinguere l'applicabilità della norma primaria dalla possibilità di derogarvi.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando la controversia richiede un esame più adeguato in sede di merito, di fissare sollecitamente l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
Massime di principio
- Quando una controversia cautelare investe una questione di rilevante complessità sull'ordinamento della magistratura e la soluzione provvisoria non è adeguata, il giudice può fissare sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la domanda di sospensione.
- In una materia coperta da riserva di legge, la valutazione amministrativa sull'applicabilità di una norma primaria non equivale al potere di derogare alla medesima norma; l'eventuale deroga deve trovare una base legislativa compatibile con la riserva di legge.
- La disciplina prevista per i magistrati ordinari può essere estesa ai magistrati militari solo nei limiti in cui tale estensione risulti prevista o resa applicabile dalla legge; non può essere esclusa o modificata mediante una fonte subordinata in contrasto con la riserva di legge sull'ordinamento della magistratura militare.
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