Cassazione Penale, Sentenza n. 32165/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità relativamente al reato di furto di energia elettrica e alle aggravanti contestate. Il ricorso sosteneva che la modifica/contestazione suppletiva in dibattimento dell'aggravante (art. 625 n.7 c.p.) rientra nella facoltà del Pubblico Ministero e non può essere sindacata dal giudice con riferimento alla sua ammissibilità, pertanto la tardiva contestazione non avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità del reato ove la circostanza aggravante fosse già desumibile dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania. Il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, il capo di imputazione originario conteneva elementi descrittivi (in particolare l'allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione dell'Enel) tali da rendere adeguatamente conoscibile all'imputata la natura pubblicistica del bene e quindi da consentire l'esercizio dei diritti di difesa anche rispetto all'aggravante "destinazione del bene a pubblico servizio"; di conseguenza il giudice di merito ha errato nel dichiarare l'improcedibilità per carenza di querela rispetto alla contestazione suppletiva.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Definisce il reato di furto; qui rilevante per la qualificazione del fatto contestato (furto di energia elettrica).
art. 625 c.p. (nn. 2 e 7)
Individua le circostanze aggravanti; la n.7 riguarda i beni destinati a pubblico servizio: la Corte ha ritenuto che tale aggravante possa risultare adeguatamente dedotta anche quando il capo di imputazione descriva l'allaccio diretto alla rete pubblica, permettendo la difesa di confrontarsi con la contestazione.
art. 129 c.p.p.
Regola i principi sulla iniziativa accusatoria e la forma dell'imputazione; il Tribunale aveva invocato questa norma per rilevare la tardività della contestazione, ma la Cassazione ha ritenuto che il giudice abbia applicato erroneamente la regola in presenza di un capo di imputazione originario sufficientemente descrittivo.
art. 516 c.p.p.
Consente la modifica dell'imputazione in dibattimento da parte del pubblico ministero; il ricorso originario contestava un eccessivo sindacato del giudice su tale potere del P.M., mentre la Corte ha deciso sulla fondatezza dell'indicazione iniziale piuttosto che sul puro potere di modifica.
art. 529 c.p.p.
Norma richiamata perché il Tribunale ha emesso la sentenza di non doversi procedere; la Cassazione ha annullato tale decisione per errore di valutazione sull'enunciazione dell'aggravante.
art. 569 c.p.p. comma 4
Norma procedurale utilizzata per il rinvio disposto dalla Cassazione alla Corte d'Appello per il prosieguo del giudizio.
art. 2 co. 1 lett. i) d.lgs. n. 150/2022
Richiamato in relazione alla questione della querela della persona offesa e dei termini di esercizio dell'azione, posto che il Tribunale aveva richiesto la produzione della querela ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La circostanza aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.) non richiede necessariamente una formula testuale tassativa nel capo di imputazione se dal racconto fattuale (es. allaccio diretto alla rete pubblica) emerge in modo univoco la natura pubblicistica del bene; in tal caso la difesa è considerata adeguatamente informata.
- La modifica o integrazione dell'imputazione in dibattimento (art. 516 c.p.p.) rientra nelle facoltà del P.M., ma la legittimità della contestazione suppletiva va valutata anche alla luce della possibilità concreta per la difesa di esercitare i propri diritti; se gli elementi erano già presenti negli atti, la tardività formale della contestazione non dovrebbe produrre improcedibilità.
- Il giudice di merito non può declinare il procedimento per improcedibilità quando il capo di imputazione originario, pur non enunciando testualmente una aggravante, la renda comunque chiaramente conoscibile attraverso la descrizione fattuale; la valutazione deve essere concreta e tesa a verificare se la difesa abbia potuto efficacemente difendersi.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale sulla necessità di esplicita enunciazione delle aggravanti: la soluzione prudente in fase di formulazione dell'imputazione è quella di indicare espressamente le aggravanti rilevanti per evitare questioni processuali.
- In caso di dubbi sulla procedibilità legati a termini per la querela o simili condizioni, la tempestiva documentazione (es. acquisizione della querela o chiara indicazione dell'elemento costitutivo del pubblico servizio) nella fase preliminare riduce il rischio di impugnazioni e annullamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →