Cassazione Civile, Sentenza n. 196/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 3.424,18, quale compenso per la realizzazione di un progetto di massima relativo a un fabbricato di proprietà del committente. Quest’ultimo aveva proposto opposizione sostenendo di non avergli mai conferito l’incarico e di averlo incontrato soltanto quale direttore dei lavori dell’impresa appaltatrice. Il Tribunale di Chieti aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la decisione. In appello il committente aveva prospettato che l’incarico fosse stato affidato alla società appaltatrice, la quale si sarebbe avvalsa della collaborazione del professionista, e aveva contestato la somiglianza del progetto con uno già redatto da un altro architetto, l’attendibilità dei testimoni e l’importo della parcella. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando l’erronea valutazione delle prove testimoniali e il mancato esame della richiesta di esibizione delle scritture contabili, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha contestato la declaratoria di genericità dei motivi d’appello relativi, rispettivamente, all’attendibilità dei testimoni e alla quantificazione del compenso, invocando anche l’art. 342 c.p.c. e denunciando omesso esame e vizi motivazionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello aveva esaminato la dedotta identità tra i progetti e, con accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità, aveva rilevato che il progetto precedente riguardava soltanto la ristrutturazione interna, mentre quello del professionista comprendeva anche interventi esterni di restyling e una scala esterna. La richiesta di una nuova valutazione delle testimonianze e delle risultanze istruttorie non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non ricorreva neppure omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., poiché la doglianza riguardava la valutazione delle argomentazioni e non l’omessa decisione su una domanda o eccezione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: il ricorrente non aveva indicato in modo specifico le censure svolte in appello contro le argomentazioni del Tribunale, né aveva spiegato perché i testimoni dovessero essere ritenuti attendibili o per quali ragioni il compenso fosse sproporzionato rispetto all’attività, alle tariffe professionali o alla qualità dell’opera. La contestazione dell’interesse di un testimone, non dedotta tempestivamente nel merito, non poteva essere introdotta in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con orientamento consolidato di questa Corte, al quale va dato continuità, il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, attiene all’esistenza della motivazione in sè e deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio è circoscritto all’esistenza della motivazione e alle sue anomalie radicali, rilevabili dal testo della sentenza; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di censurare la mera insufficienza motivazionale.
art. 112 c.p.c.
La violazione di cui all’art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato e non ricorre, invece, se il giudice abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite.
L’omessa pronuncia presuppone che il giudice non abbia deciso una domanda o un’eccezione, oppure abbia oltrepassato i limiti del giudizio; non ricorre per il solo fatto che le argomentazioni della parte non siano state valutate nel modo da essa auspicato.
art. 342 c.p.c.
Ne consegue che il ricorrente, quando si duole della dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di specificità dei motivi, deve indicare le specifiche censure alla sentenza di primo grado, di modo che alle argomentazioni del primo giudice vengano contrapposte quelle dell’appellante, in grado di incrinarne il fondamento logico giuridico della decisione, mediante il raffronto tra la motivazione della sentenza appellata e gli argomenti contenuti nell’atto di appello.
La censura contro la declaratoria di genericità dell’appello deve riportare le specifiche critiche formulate contro le ragioni della decisione di primo grado e consentire il raffronto tra quelle ragioni e gli argomenti dell’appellante.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ricorrono i presupposti indicati dalla disposizione, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non permette di sollecitare una nuova valutazione delle prove: riguarda l’esistenza della motivazione e le anomalie radicali che emergono dal testo della sentenza.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice non accolga o non condivida le argomentazioni della parte, se ha deciso le domande e le eccezioni sottoposte al suo esame; l’omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, non il modo in cui vengono valutate le difese.
- Chi contesta in cassazione la declaratoria di genericità dei motivi d’appello deve indicare le specifiche critiche rivolte alla sentenza di primo grado e consentire il confronto tra le ragioni della decisione e gli argomenti dell’appellante.
- La censura sulla quantificazione di un compenso è generica se non espone in concreto perché l’importo sarebbe sproporzionato, con riferimento all’attività svolta, alle tariffe professionali o alla qualità dell’opera.
- Una contestazione relativa all’interesse di un testimone, se non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
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