Cassazione Civile, Ordinanza n. 09024/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno depositato memoria e documentazione attestante la definizione agevolata ai sensi della l. n. 130/2022. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società agricola, ritenuta dall'Amministrazione non operativa per mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30, comma 1, della l. n. 724/1994. Secondo l'Ufficio, la società sarebbe stata una società di comodo, utilizzata per finalità di risparmio fiscale in ragione della consistenza patrimoniale e della scarsa redditività, con successiva emissione di avvisi per trasparenza anche nei confronti dei soci. I giudici di merito avevano accolto la tesi dei contribuenti. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non potesse operare una causa di disapplicazione automatica della disciplina per il solo fatto della natura di società agricola e che il contribuente dovesse provare la provenienza delle entrate e il mancato superamento della soglia del 10% dei ricavi da locazione di terreni agricoli; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, l. n. 724/1994
viene richiamato come parametro per la disciplina delle società non operative; l'Ufficio assumeva che il suo mancato superamento integrasse la presunzione di società di comodo.
art. 2697 c.c.
è invocato dall'Agenzia per contestare il riparto dell'onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare la propria operatività e l'origine dei ricavi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale del primo motivo, formulato come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale del secondo motivo, formulato come nullità della sentenza per vizi motivazionali/strutturali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è invocato come norma violata per denunciare motivazione apparente della decisione impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria.
l. n. 130/2022
la documentazione depositata in Cassazione attestava l'avvenuta definizione agevolata della controversia, causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti documentano in Cassazione l'intervenuta definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione di merito e processuale dedotta con il ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
- In presenza di estinzione del giudizio, le spese seguono la regola della compensazione a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento.
- La Corte non si pronuncia sui principi in tema di società non operative, riparto dell'onere della prova o motivazione apparente quando la controversia si estingue per definizione agevolata.
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