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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro gli atti di una procedura per la chiamata di un professore ordinario, nonché gli atti successivi di chiamata e presa di servizio

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (docente universitario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto improcedibile il ricorso per la mancata impugnazione del verbale del consiglio di dipartimento del 13 settembre 2023, recante la proposta e la delibera di chiamata del candidato selezionato. Deduceva, in primo luogo, che il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura non era mai stato adottato e che il verbale dipartimentale non poteva sostituirlo, in ragione dei principi di legalità e tipicità degli atti amministrativi e della disciplina regolamentare dell'ateneo. Sosteneva inoltre che la mancata comunicazione del deposito in giudizio del verbale, ai sensi degli artt. 46, comma 3, e 136 c.p.a., impediva di considerarlo quale atto autonomamente lesivo da impugnare, e chiedeva, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile. Nel merito, riproponeva le censure contro la procedura indetta ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010: difetto dei presupposti di legge e di specificazione delle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione; difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti deliberazioni dipartimentali favorevoli a una procedura ordinaria ex art. 18 della medesima legge; violazione del favor partecipationis e del principio di efficiente impiego delle risorse. La procedura aveva escluso i candidati interni all'ateneo, tra cui l'appellante, e aveva individuato come candidato maggiormente qualificato un professore proveniente da altra università.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la decisione processuale del TAR. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità, poiché l'omessa impugnazione degli atti successivi di chiamata e presa di servizio non elimina l'interesse a impugnare gli atti della procedura selettiva quando gli atti successivi derivano immediatamente e necessariamente dall'esito della selezione. L'annullamento dell'atto presupposto produce infatti effetti direttamente caducanti, e non meramente vizianti, sugli atti successivi, secondo il rapporto di presupposizione-consequenzialità. Nel caso concreto, non essendo stato adottato il decreto rettorale di approvazione degli atti, la valutazione della commissione e l'individuazione del vincitore costituivano l'ultimo atto della procedura comparativa e l'atto lesivo ritualmente impugnato. Il verbale del consiglio di dipartimento non poteva essere considerato sostitutivo del decreto rettorale mancante, poiché si era limitato a prendere atto della valutazione della commissione e a utilizzarla quale presupposto della proposta e della delibera di chiamata, senza avere il contenuto proprio di un atto di approvazione degli atti della procedura. Le ulteriori censure processuali sono state assorbite. Quanto al merito, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi riproposti, richiamando il principio secondo cui l'erronea declaratoria di improcedibilità che impedisca l'esame dei motivi può determinare la nullità della sentenza, con conseguente rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 3, c.p.a. La sentenza del TAR è stata pertanto dichiarata nulla e la causa rinviata al TAR Lazio per l'esame del merito. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione relativa alla nullità della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università; studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente; procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università

    La disposizione consente procedure selettive finalizzate alla chiamata di determinati candidati esterni, sulla base della corrispondenza delle proposte progettuali alle esigenze dell'università; nel presente grado il Consiglio di Stato non ha tuttavia deciso nel merito la legittimità della procedura.

  • art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    È richiamato dall'appellante quale disciplina della procedura ordinaria di selezione, ritenuta maggiormente coerente con le esigenze del dipartimento; la questione è stata rinviata al giudice di primo grado.

  • art. 46 c.p.a.

    della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per sostenere che il deposito del verbale dipartimentale avrebbe dovuto essere comunicato alle parti; il Consiglio di Stato ha assorbito tale censura.

  • art. 136, comma 1, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla necessità che le comunicazioni di segreteria siano effettuate tramite PEC al domicilio digitale dichiarato; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    In caso di nullità della sentenza di primo grado derivante dall'omesso esame dei motivi per erronea declaratoria di improcedibilità, il Consiglio di Stato annulla la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado, senza decidere il merito.

Massime di principio

  • L'omessa impugnazione degli atti successivi di chiamata e presa di servizio non rende improcedibile il ricorso contro gli atti della procedura selettiva quando gli atti successivi derivano immediatamente e necessariamente dall'esito della selezione: l'interesse a ricorrere resta ancorato all'esito della procedura comparativa.
  • L'annullamento dell'atto che definisce la fase concorsuale produce effetti direttamente caducanti, e non meramente vizianti, sugli atti successivi di chiamata e presa di servizio quando questi costituiscono conseguenza necessaria dell'atto presupposto.
  • Quando il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura non è stato adottato, la valutazione della commissione e l'individuazione del vincitore possono costituire l'ultimo atto della procedura e l'atto lesivo da impugnare; il successivo verbale dipartimentale di chiamata non può essere considerato sostitutivo del decreto mancante se non ne possiede i contenuti propri.
  • L'erronea declaratoria di improcedibilità che impedisca l'esame dei motivi di ricorso può determinare la nullità della sentenza, con annullamento e rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 3, c.p.a.
  • Il rapporto di presupposizione necessaria tra l'esito della procedura selettiva e gli atti successivi di nomina consente la caducazione automatica di questi ultimi anche quando non siano stati autonomamente impugnati, salvo il limite della tutela dei soggetti che non siano parti necessarie del giudizio sull'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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