Sentenza n. 6773/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte – Sanità e welfare, ivi compreso l'Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che quantificava in euro 42.588,62 l’importo dovuto dall’impresa a titolo di payback sui dispositivi medici, unitamente agli atti statali e di coordinamento presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte con cui, in attuazione della disciplina sul payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, le era stato imposto il pagamento di euro 42.588,62 entro trenta giorni. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e una circolare ministeriale. Nel corso del giudizio, l’impresa ha dichiarato di avere versato alla Regione l’importo ridotto previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, poiché è venuta meno l’utilità concreta dell’annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere: tale esito avrebbe potuto derivare soltanto dall’annullamento d’ufficio degli atti oggetto della domanda demolitoria, mentre il pagamento non costituisce un evento satisfattivo della pretesa originaria, che era diretta a ottenere l’annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Richiamato quale fonte degli obblighi di payback sanitario per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione relativa agli anni considerati e, nel caso concreto, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una situazione che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza per il ricorrente.
Massime di principio
- Il pagamento dell’importo ridotto previsto da una normativa sopravvenuta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di annullamento quando renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, facendo venir meno l’utilità concreta della tutela demolitoria.
- La sopravvenuta carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: il pagamento dell’obbligazione non è un evento satisfattivo della domanda di annullamento quando il ricorrente mirava a ottenere l’eliminazione degli atti e a non effettuare alcun pagamento.
- La cessazione della materia del contendere, in una controversia avente a oggetto una domanda demolitoria, richiede il venir meno dell’atto o la piena soddisfazione della pretesa azionata; il mero mutamento della situazione sostanziale derivante dal pagamento può invece condurre all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che l’inutilità della sentenza sia certa e definitiva, non essendo sufficiente una mera eventualità o una temporanea riduzione dell’interesse alla decisione.
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