Sentenza n. 3848/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della determinazione n. 1857 del 22.11.2023, pubblicata in pari data sull'albo pretorio della Provincia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura valutativa per due progressioni verticali al profilo di Funzionario di vigilanza
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia provinciale inquadrato nell’area degli Istruttori, aveva partecipato alla procedura valutativa indetta dalla Provincia di Caserta per le progressioni verticali transitorie al profilo di Funzionario di vigilanza, classificandosi terzo con 46 punti, mentre risultavano vincitori due altri candidati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 e dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità manifesta, arbitrarietà e illogicità. Ha sostenuto che la commissione avrebbe omesso di attribuire il punteggio spettante per una seconda laurea magistrale, per un corso di perfezionamento e per plurimi incarichi e responsabilità, inclusi lo svolgimento di mansioni superiori e la responsabilità di servizio o ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, lamentando che la valutazione della sua posizione fosse stata espressa mediante meri punteggi numerici, senza chiarire le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi e dell’inidoneità rispetto agli altri candidati. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del successivo verbale della commissione del 19 gennaio 2024, adottato in sede di riesame dell’istanza del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Il verbale della commissione del 19 gennaio 2024 non era un atto meramente confermativo, perché aveva svolto una nuova istruttoria e fornito una motivazione prima assente nel verbale del 16 novembre 2023, chiarendo, tra l’altro, che i punteggi per mansioni superiori e responsabilità d’ufficio presupponevano specifici provvedimenti amministrativi formalizzati e distinguendo l’esperienza ordinaria dalle competenze ulteriori effettivamente utilizzate dall’amministrazione. Tale verbale costituiva quindi una nuova espressione della funzione amministrativa e un autonomo atto lesivo, che avrebbe dovuto essere impugnato. Poiché era stato adottato dopo la notificazione del ricorso, ma prima del suo deposito, il giudizio non poteva considerarsi già in corso al momento della sopravvenienza dell’atto: ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a., il giudizio si instaura con il deposito del ricorso entro il termine perentorio previsto. Ne derivava che, al momento dell’introduzione del giudizio, mancava l’interesse a impugnare il precedente atto, ormai sostituito dal nuovo verbale non impugnato. Il vizio è stato qualificato come inammissibilità, e non improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13, comma 6, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022
Disciplina le progressioni verticali in regime transitorio, richiamata dal ricorrente quale parametro per la valutazione dei requisiti e dei titoli.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce la normativa primaria posta a fondamento del nuovo ordinamento professionale e delle progressioni verticali.
artt. 1 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e all’obbligo di motivazione.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Prevede il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione; il TAR ha ritenuto che il giudizio sia in corso, ai fini della distinzione tra inammissibilità e improcedibilità, solo dal deposito.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità per carenza, al momento dell’introduzione del giudizio, dell’interesse a una pronuncia sul merito.
Massime di principio
- Quando, dopo la notificazione ma prima del deposito del ricorso, l’amministrazione adotta un nuovo atto che svolge una nuova istruttoria e introduce una motivazione autonoma, tale atto non è meramente confermativo del precedente, ma costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa e un autonomo atto lesivo.
- Il nuovo atto che sostituisce o ridefinisce quello originariamente impugnato deve essere autonomamente gravato; la mancata impugnazione priva il ricorrente di un interesse concreto alla decisione sul primo atto, perché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non inciderebbe sull’assetto di interessi disciplinato dal secondo provvedimento.
- Se il nuovo atto lesivo è adottato dopo la notificazione del ricorso ma prima del suo deposito, la mancata impugnazione del nuovo atto determina l’inammissibilità del ricorso originario per carenza dell’interesse al momento dell’introduzione del giudizio, e non la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Un atto non è meramente confermativo quando l’amministrazione compie una nuova istruttoria e formula una motivazione sostanziale prima assente, anche se mantiene invariato l’esito della precedente valutazione.
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