Sentenza n. 6610/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Risoluzione n. 1/24 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, adottata in data 14 marzo 2024 e notificata in data 19 giugno 2024, con la quale il predetto Comitato ha accertato nei confronti di RAI la violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con riferimento al servizio giornalistico mandato in onda dal TG-1 il 26 luglio 2023 alle ore 20.00 sul canale “Rai 1”; - della nota prot. n. 236648 del 7 dicembre 2023 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori avente ad oggetto l’«avvio del procedimento prot. CMM 39/23 relativo al “Tg 1” trasmesso da Rai 1 il 26 luglio 2023 alle ore 20.00»; - di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché sconosciuto, ivi inclusi: (i) il verbale della riunione del 14 marzo 2024 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori nella parte dedicata al procedimento «Prot. 39/23 – Tg 1 – Rai 1»; (ii) il verbale della riunione del 19 giugno 2024 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con cui è stato approvato il verbale della precedente riunione del 14 marzo 2024; (iii) la «Scheda Video prot. 39/23» avente ad oggetto la segnalazione anonima di data sconosciuta pervenuta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e trasmessa al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori in data sconosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, recante l’accertamento della violazione del Codice da parte di RAI e l’irrogazione dell’obbligo di dare pubblicità alla risoluzione in un notiziario di massimo ascolto, nonché gli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore radiotelevisivo)
Prevale il privato
La controversia
RAI ha impugnato la risoluzione con cui il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha contestato la trasmissione, durante il TG1 delle ore 20 del 26 luglio 2023, di un reportage sulla guerra in Ucraina, ritenuto idoneo a diffondere scene di guerra cruente e a turbare la sensibilità dei minori. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dei termini procedimentali previsti dall’art. 9 del Regolamento sul funzionamento interno del Comitato, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro il termine complessivo decorrente dalla messa in onda del servizio e che la risoluzione, adottata il 14 marzo 2024 e notificata il 19 giugno 2024, era tardiva. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di legalità, contraddittorio e diritto di difesa, poiché la comunicazione di avvio non avrebbe indicato con sufficiente precisione le disposizioni del Codice asseritamente violate né le specifiche sequenze contestate. Infine, ha denunciato difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che il servizio rispettasse il Codice e che il Comitato non avesse adeguatamente considerato la fascia oraria, i preavvisi rivolti al pubblico e la disponibilità di canali RAI dedicati ai minori. Il Ministero ha sostenuto che, a seguito della riforma del 2016, i termini fossero più ampi: quaranta giorni dalla trasmissione del programma per la segnalazione e novanta giorni successivi per la decisione, salvo particolari difficoltà probatorie o documentali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo e ha assorbito le ulteriori censure. Il Collegio ha affermato che i termini per la conclusione dei procedimenti sanzionatori hanno natura perentoria, anche quando tale natura non sia espressamente qualificata dalla legge o dal regolamento. La perentorietà è giustificata dall’esigenza di evitare che il destinatario resti esposto indefinitamente all’inerzia dell’autorità, assicurando certezza giuridica, prevedibilità delle conseguenze delle condotte e tempestività della contestazione, quale condizione per una difesa effettiva. Nel caso concreto, il Comitato ha violato i termini procedimentali previsti dal proprio Regolamento, quantificati dal Collegio in 44 giorni dalla messa in onda e 195 giorni dalla contestazione, anche tenendo conto dell’estensione dei termini introdotta dalla riforma del 2016. Tale violazione ha determinato l’illegittimità della risoluzione, che è stata annullata. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
art. 9 del Regolamento sul funzionamento interno del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori
Tutte le denunzie, le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte al Comitato devono riferirsi ad un programma trasmesso in data anteriore non oltre 40 giorni prima. Il Comitato dovrà esprimersi entro i successivi novanta giorni dal ricevimento salvo ragioni particolari derivanti da difficoltà di reperimento delle prove o della documentazione.
Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria; la sua violazione comporta l’illegittimità del provvedimento finale.
artt. 37 e 38 d.lgs. 208/2021
Richiamati in relazione alla disciplina della tutela dei minori nei servizi di media audiovisivi e all’attività di accertamento del Comitato.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, tra cui buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione della risoluzione; la relativa censura è stata assorbita.
l. 689/1981
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili ai procedimenti sanzionatori; la relativa censura è stata assorbita.
art. 21 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione; la relativa censura è stata assorbita.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi sanzionatori, il termine per l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria anche in assenza di un’espressa qualificazione legislativa o regolamentare, quando ciò sia necessario a garantire certezza giuridica, prevedibilità delle conseguenze e tempestività della contestazione.
- La violazione del termine perentorio di conclusione di un procedimento sanzionatorio determina l’illegittimità del provvedimento finale adottato tardivamente.
- La tempestività della contestazione costituisce una garanzia sostanziale del diritto di difesa del destinatario del procedimento sanzionatorio, poiché consente una difesa efficace rispetto ai fatti contestati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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